Ci sono costi da sostenere?
In applicazione dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, gli enti del terzo settore sono esenti dall’imposta di bollo. Tale esenzione viene applicata in via transitoria anche alle associazioni di promozione sociale che presentano istanza di iscrizione nel relativo registro regionale, in virtù della interpretazione estensiva dell’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 fornita dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. Sarà cura del Servizio che gestisce il procedimento inviare all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente la documentazione prodotta dall’associazione che ha presentato l’istanza di iscrizione, al fine di una verifica in ordine alla sussistenza della esenzione dichiarata.