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Supporto :



AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO



 Ultimo aggiornamento: 27-04-2023

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT103
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO

L'Assessorato della Difesa dell'ambiente rilascia l'autorizzazione per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento.
Le zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento sono destinate alla riproduzione di specie autoctone mantenute in purezza quali:
a) pernice sarda (Alectoris barbara);
b) lepre sarda (Lepus capensis);
c) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
d) germano reale (Anas platyrhynchos);
e) cervo sardo (Cervus elephus corsicanus);
f) muflone (Ovis musimon);
g) daino (Dama dama).

Tutte le specie sopra elencate necessitano di un certificato genetico che ne attesti la purezza.

Specie quali la quaglia ed il cinghiale (da allevarsi in appositi recinti), sono destinate esclusivamente alle aziende agri-turistico-venatorie ed alle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb (permanenti di tipo B, ossia favorevoli all'abbattimento del selvatico) e Tb (temporanee di tipo B).

Per l’ istituzione di allevamenti di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento il richiedente è tenuto a presentare domanda in carta legale e allegare la documentazione richiesta allo sportello SUAP Comunale.
L'Assessorato della Difesa dell'ambiente trasmette le richieste al Comitato regionale faunistico che rilascia il parere non vincolante. Successivamente, si procede all'istruttoria la quale si conclude la determinazione con cui eventualmente si rilascia l'autorizzazione.
In Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP Comunale, l'Assessorato provvede, a conclusione di suddetta istruttoria tecnica, a esprimere un parere .

Allevatori ed aziende di allevamento, enti privati, comuni, province ed altri enti pubblici

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente esprime parere in Conferenza dei Servizi convocata dall’ufficio SUAP

La comunicazione e l'allegata documentazione dovranno pervenire all'Assessorato della Difesa dell'ambiente per il tramite dello sportello Suap Comunale.

- Richiesta in carta legale;
- cartografia in scala 1:2000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- atti comprovanti il titolo di proprietà di conduzione dei fondi inclusi nella zona di allevamento;
- elenchi catastali e qualità colturale dei terreni sui quali s'intende attuare l'allevamento;
- dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- certificazione attestante la purezza delle specie-sotto specie allevate, rilasciata dall'amministrazione regionale o da strutture scientifiche all'uopo convenzionate con la stessa (certificato di analisi genetica);
- relazione contenente l'indicazione delle specie da allevare, del relativo numero dei riproduttori e la loro provenienza, l'entità della produzione prevista a regime, tecniche di allevamento e sistemi di cattura;
- progetto grafico delle strutture di allevamento (edifici, capannoni, voliere, recinti, gabbie...) e descrizione e dimensionamento funzionale delle stesse.

Tassa di istituzione e di rinnovo, pari a 309,87 euro tramite

pagamenti.regione.sardegna.it

Nel provvedimento dell'autorizzazione saranno indicate le:
- generalità dell'allevatore;
- le specie allevate;
- il tipo di allevamento;
- la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata;
- i controlli sanitari e le forme di cattura.

L'Autorizzazione è rinnovabile dopo 7 anni su specifica richiesta del titolare; quest'ultimo decade da ogni suo diritto relativo alla stessa nel caso di:
a) RINUNZIA - il titolare può ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta all'Assessorato della Difesa dell'ambiente;
b) DECADENZA - il titolare decade da ogni suo diritto relativo all'autorizzazione se non richiede il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;
c) REVOCA - la ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida dell'Assessorato della Difesa dell'ambiente.

Le modalità di allevamento vengono stabilite dall'Assessorato della Difesa dell'ambiente in relazione alla specie di fauna selvatica da ripopolare sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto regionale per la fauna selvatica. L'Assessorato si potrà avvalere dei pareri scientifici dello stesso Istituto, dei pareri scientifici dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dei dipartimenti universitari specializzati.
Sono formulate in collaborazione con l'INFS, le linee guida per la costituzione di allevamenti di fauna selvatica.
La fauna selvatica allevata può essere destinata esclusivamente alle Aziende Agri-turistico-venatorie ed alle Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb:
Le zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento possono essere istituite su una superficie non superiore a 10 ettari per la piccola selvaggina e non superiore a 200 ettari per gli ungulati e, fino all'approvazione del piano regionale faunistico, nei limiti dell'1% dell'intero territorio destinato all'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie.

Il titolare dell'autorizzazione deve impegnarsi a:
- costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno;
- tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
- rispettare le disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria;
- mantenere i riproduttori in purezza;
- marcare i soggetti al momento della vendita con appositi contrassegni coincidenti, possibilmente, con il numero di matricola assegnato a ciascuna zona di allevamento dall'azienda sanitaria locale (a.s.l.) competente per territorio;
- limitare la densità secondo i seguenti rapporti minimi:
1) pernice sarda: dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
2) lepre sarda: 20 mq/capo (se a terra);
3) ungulati: 3000 mq/capo di superficie recintata (300 mq/capo per il cinghiale);
- tenere l'apposito registro su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare: 1) il numero dei riproduttori distinti per sesso, provenienza, data di ingresso nella zona di allevamento; 2) il numero dei soggetti nati e di quelli morti; 3) il numero dei soggetti ceduti con la data di cessione; 4) la data e l'esito dei controlli sanitari e amministrativi a cura delle rispettive amministrazioni. Il titolare deve inoltre trasmettere entro il 15 Gennaio di ogni anno all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente copia del registro della zona di allevamento relativo all'anno precedente;
- apporre all'ingresso della zona allevamento la dicitura: "ZONA ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA AUTORIZZATO A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO".

Ufficio: Sportello Suap comunale competente per territorio

Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6066818
Fax: 070/6062765

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