Attuazione del diritto di accesso civico 'semplice'
Attuazione del diritto di accesso civico 'semplice'
Ultimo aggiornamento: 03-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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E' il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso la
pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Tale diritto è regolato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La richiesta di accesso può essere presentata, previa compilazione del Modulo Unico reso disponibile dall'Agenzia medesima, con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;
- posta elettronica ordinaria all'indirizzo: laore.sardegna@agenzialaore.it;
- posta ordinaria all'indirizzo: Agenzia Laore Sardegna, via
Caprera n. 8 - 09123 Cagliari;
- di persona, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver ricevuto l'istanza, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro trenta giorni dalla ricezione, adotta un
provvedimento espresso e motivato con il quale:
a) nel caso in cui non sussiste l’obbligo di pubblicazione, comunica al richiedente il diniego della richiesta;
b) nel caso in cui i documenti, le informazioni e i dati richiesti risultino già pubblicati, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
c) nel caso in cui i documenti, le informazioni o i dati richiesti non sono pubblicati, richiede, entro
trenta giorni, all’ufficio competente la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento
ipertestuale.
Tutela:
(art. 5, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Nei casi di diniego, ritardo, mancata o parziale risposta da parte del RPCT alla richiesta di accesso civico semplice, il richiedente può ricorrere al difensore civico regionale o al Direttore generale
dell’Agenzia Laore, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni, pubblica o richiede ai competenti uffici la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
oggetto della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente (art. 2, comma 9 bis, Legge 241/1990 ).
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico semplice il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ai sensi dell’articolo 116 del
decreto legislativo n. 104 del 2010.
Chiunque
E' necessaria una richiesta che non deve essere motivata. Non sono richiesti requisiti. I documenti richiesti devono essere soggetti ad obbligo di pubblicazione ai
sensi della normativa vigente.
Richiesta sottoscritta e copia leggibile fronte/retro del documento di identità, in corso di validità.
30 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza al Responsabile della prevenzione e della trasparenza, all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. (n. giorni a partire dall’avvio)
Atto normativo che prevede il termine:
Art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013
Art. 17, comma 4, Direttiva in materia di accesso All. 1 alla Delibera G.R. n. 5/30 del 16.02.2022
Provvedimento finale: Accoglimento/limitazione/differimento/rifiuto
nessuno
Nessun costo