Attuazione del diritto di accesso civico generalizzato "FOIA"
Attuazione del diritto di accesso civico generalizzato "FOIA"
Ultimo aggiornamento: 03-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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E' il diritto riconosciuto a chiunque, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che sono obbligate a pubblicare, senza dover dimostrare un
interesse diretto, nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l'attuale ordinamento (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013).
E' una tipologia di accesso che presenta analogie con il sistema anglosassone del FOIA (Freedom of information act), favorisce, da un lato, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e, dall'altro, promuove la partecipazione all'attività amministrativa.
Il Responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza, deve verificare sia che l’accesso non leda uno degli interessi richiamati dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, sia l’esistenza di eventuali controinteressati.
In caso di esistenza di controinteressati, il Responsabile del procedimento amministrativo ne dà comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Agenzia provvede sulla richiesta.
In caso di accoglimento, l’Agenzia trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati dall’Agenzia con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.
In ogni caso, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza con la comunicazione al richiedente e
agli eventuali controinteressati.
Tutela:
In caso di diniego, limitazione, differimento al diritto di accesso o nel caso in cui siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza l’adozione di un provvedimento espresso, il richiedente
può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento.
Se l'accesso è stato negato, limitato o differito a tutela della protezione dei dati personali , il RPCT sente il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e
comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni, ai sensi del comma 7 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, nonostante la motivata opposizione del controinteressato, il controinteressato stesso può presentare richiesta di riesame al RPCT.
Se i documenti o i dati richiesti sono detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame è presentata al Direttore Generale dell’Agenzia Laore.
In alternativa alle richieste di riesame, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, il richiedente e il controinteressato possono presentare ricorso al Difensore civico regionale ,
notificandone una copia all’ufficio competente che ha gestito il procedimento di accesso.
Contro la decisione dell'ufficio competente dell’Agenzia Laore o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del RPCT o del Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ai sensi dell’articolo 116 del decreto
legislativo n. 104 del 2010.
Chiunque può accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria .
La richiesta può essere presentata:
- dal diretto interessato;
- un incaricato;
- dal legale rappresentante.
Non vengono richiesti requisiti specifici e l'istanza non deve essere motivata.
Istanza, debitamente firmata, con indicazione dei dati o documenti che si intendono richiedere.
L'istanza può essere presentata, utilizzando l'apposito modulo unico, con le seguenti modalità:
- Posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;- posta elettronica ordinaria all'indirizzo: laoresardegna@agenzialaore.it;
-posta ordinaria all'indirizzo: Agenzia Laore Sardegna, via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari;
- di persona, presso l'U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari
30 giorni (n. giorni a partire dall’avvio);
Art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013
Provvedimento finale: Accoglimento/limitazione/differimento/rifiuto
nessuno
La visione è sempre gratuita.
Il costo di estrazione varia in funzione della quantità di copie richieste.
Se l’importo complessivo è inferiore a 15 €, nulla è dovuto;
per il documento digitale da trasmettere per via telematica nessun costo di riproduzione;
per la riproduzione formato A4 0,15 centesimi per pagina (B/N) e 0,30 centesimi (colore);
per riproduzione formato A3 0,30 centesimi per pagina (B/N) e 0,60 centesimi (colore);
per la riproduzione fronte/retro 0,10 centesimi costo a pagina x 2;
per la scansione/digitalizzazione di documento cartaceo/ in qualsiasi formato 0,10 centesimi a pagina.
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- con bonifico bancario sul conto corrente:
AGENZIA LAORE Sardegna
c/c ordinario n. 70687341
IBAN: IT 19 E 01015 04801 000070687341
Presso Banco di Sardegna S.p.A.
Il richiedente deve indicare nella causale di versamento la dicitura “Rimborsi per costi di riproduzione
copie di documenti”;
- con la modalità del pagoPA:
I cittadini, i professionisti, le imprese ed ogni altro soggetto giuridico tenuti al pagamento, attraverso qualsiasi Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP):
A) dell'apposito avviso di pagamento PagoPA precompilato che ricevono dall’Ufficio competente.
- in alternativa, è possibile procedere tramite il portale mediante i seguenti passaggi :
- accedere al portale https://pagamenti.regione.sardegna.it;
- selezionare l'Ente per cui si intende effettuare un pagamento: Laore Sardegna;
- selezionare la tipologia di pagamento che si desidera effettuare: Pagamento generico;
- fornire tutti i dati richiesti;
- specificare la causale di pagamento che dovrà riportare la dicitura: Accesso Atti – indicare il Servizio
competente al rilascio delle copie;
- scegliere il sistema di pagamento desiderato:
a) con autenticazione tramite SPID/CIE/Tessera Sanitaria abilitata;
b) con altri sistemi di pagamento on line disponibili.
Le Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni di volontariato sono esonerate dal rimborso dei costi di riproduzione, visura e ricerca.
Fanno eccezione i costi di riproduzione della cartografia tecnica regionale (CTR) che sono sempre dovuti per intero nonché le ipotesi di complessità e/o ingente quantità di materiale da riprodurre, tale
da costituire un impegno rilevante per l’ufficio destinatario della richiesta, per cui i costi previsti sono applicati con le seguenti riduzioni:
50% in favore di tutte le pubbliche amministrazioni e organizzazioni di volontariato;
80% in favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università pubbliche a condizione
che attestino l’utilizzo esclusivo per fini didattici ed istituzionali e con divieto di cessione o divulgazione
a terzi.
L’autenticazione delle copie, se richiesta, prevede il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi degli articoli 5 e 12 D.P.R. n.642/1972, pari a € 16,00 ogni 4 pagine. Tale importo indicato potrebbe essere
variabile in quanto soggetto ad aggiornamento in forza delle disposizioni vigenti al momento dell’accesso.
Ulteriori informazioni sui costi di riproduzione sono riportati nell’Allegato 2 "Costi riproduzione e diritti" approvato con DGR n. 5/30 del 16 febbraio 2022.