Alienazione fabbricati non funzionali, di proprietà Regione Sardegna, a seguito rilascio procura speciale da parte Regione Sardegna
Alienazione fabbricati non funzionali, di proprietà Regione Sardegna, a seguito rilascio procura speciale da parte Regione Sardegna
Ultimo aggiornamento: 27-11-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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L'Agenzia deve portare a compimento i procedimenti di dismissione di diversi immobili di proprietà della Regione Sardegna, sulla base di procura speciale a vendere rilasciata dalla RAS.
I soggetti aventi titolo, già concessionari e in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge , sono quelli verso i quali l'Amministrazione si è impegnata contrattualmente a procedere e si trovano in una delle seguenti fattispecie:
- presenza di un preliminare di vendita;
- accatastamento dell'immobile o lavori eseguiti a spese del concessionario;
- partecipazione ad un bando pubblico di alienazione;
- proposta del prezzo di alienazione con accettazione da parte del concessionario .
La vendita di tali immobili avviene nel rispetto dei dettami previsti dalla Legge 560 del 24.12.1993 e dalla Legge 386 del 1976:
A) Acquisto ai sensi della legge 560/93
1) Richiesta al concessionario, prima della definizione dell’acquisto, per l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge 560/93, con allegato un modello di autocertificazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, che dovrà essere restituito al Servizio Infrastrutture e Patrimonio, unitamente ad una fotocopia di un documento di identità. Nella richiesta si precisa che, preliminarmente alla definizione della compravendita, si dovrà procedere al saldo dei canoni non corrisposti e che,in assenza dei requisiti previsti dalla legge 560/93, la procedura di vendita dovrà avvenire mediante l’applicazione dei dettami della legge 386/76.
La suindicata procedura si applica esclusivamente per gli immobili ad uso abitativo , negli altri casi si applica la legge 386/76.
2) Verificata la sussistenza dei requisiti si trasmette la proposta di vendita ai sensi della legge 560/93, specificando che il bene oggetto d’acquisto non potrà essere alienato, neanche parzialmente, nè potrà essere modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto o fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo di vendita.
Inoltre l’acquirente dovrà risultare in regola con il pagamento dei canoni di concessione, che dovranno essere regolarizzati antecedentemente alla restituzione dell’accettazione del prezzo di vendita, (proposta del prezzo che dovrà essere sottoscritta per accettazione), che dovrà pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, con l’indicazione della modalità di pagamento scelta (unica soluzione o formula rateale).
Decorso il termine di 60 giorni l’Agenzia riterrà non interessato all’acquisto il concessionario e avvierà le procedure previste dal comma 16 e seguenti della legge 560/93.
Al concessionario si comunica, inoltre, che il comma 11 della legge 560/93 prevede che “la determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita
dall’Agenzia del Territorio competente su richiesta dell’acquirente”: in tal caso la determinazione del prezzo si intenderà definitiva anche se la valutazione dovesse risultare superiore al prezzo stabilito secondo i criteri previsti dal comma 10.
3) Con l’accettazione della proposta di vendita l’Agenzia predispone la determina di cessione con l’indicazione del soggetto titolato alla stipula
4) Repertoriata la determinazione di cessione, l’Agenzia comunica all’acquirente la conclusione della relativa istruttoria e le modalità di pagamento , inoltre lo invita a nominare un notaio e contattare l'ufficio per concordare la data di stipula dell'atto di cessione.
5) Stipulato l’atto di cessione l’Agenzia predispone la determina di accertamento somme e aggiorna il proprio database.
B) Acquisto ai sensi della legge 386/76 (per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo o per i concessionari non in possesso dei requisiti previsti dalla legge 560/93)
1) Redazione dello stato di consistenza dell’immobile; successiva relazione di stima, da parte di un tecnico incaricato dell’Agenzia, per la determinazione del prezzo di cessione
2) trasmissione della proposta di vendita ai sensi della legge 386/76.
L’acquirente dovrà risultare in regola con il pagamento dei canoni di concessione, che dovranno essere regolarizzati antecedentemente alla restituzione dell’accettazione del prezzo di vendita, (proposta del prezzo che dovrà essere sottoscritta per accettazione), che dovrà pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, con l’indicazione della modalità di pagamento scelta (unica soluzione o formula rateale).
Decorso il termine di 60 giorni l’Agenzia riterrà non interessato all’acquisto il concessionario e avvierà le procedure previste per legge.
3) Con l’accettazione della proposta di vendita l’Agenzia predispone la determina di cessione con l’indicazione del soggetto titolato alla stipula
4) Repertoriata la determinazione di cessione l’Agenzia comunica al futuro acquirente la conclusione della relativa istruttoria e le modalità di pagamento , inoltre lo invita a nominare un notaio e contattare l'ufficio per concordare la data di stipula dell'atto di cessione.
5) Stipulato l’atto di cessione l’Agenzia predispone la determina di accertamento somme e aggiorna il proprio database.
Tutela: Ricorso gerarchico e Ricorso al TAR
Soggetti già concessionari di beni immobili ex Riforma Agraria, in possesso di determinati requisiti, prescritti con Delibera RAS, ed altri Enti Pubblici (es. Comuni)
Indicati dalla Delibera RAS 72/8 del 2008
- presenza di un preliminare di vendita;
- accatastamento dell'immobile o lavori eseguiti a spese del concessionario;
- partecipazione ad un bando pubblico di alienazione;
- proposta del prezzo di alienazione con accettazione da parte del concessionario .
Istanza, documento identità, autocertificazione requisiti
30 giorni salvo sospensioni o interruzioni
(n. giorni a partire dall’avvio)
Atto normativo che prevede il termine: Legge 241 del 1990
Provvedimento finale: Altro
descrizione altro provvedimento finale:Determina di alienazione e Atto notarile
nessuno
prezzo dell'immobile - oneri notarili - altri costi per operazioni tecniche a carico dell'utente