AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI NEI TERRITORI DICHIARATI DA CONSOLIDARE
AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI NEI TERRITORI DICHIARATI DA CONSOLIDARE
Ultimo aggiornamento: 07-10-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge n.64/1974 art.2
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione (ex art. 61-comma 1 del DPR 380/2001).
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con atto del competente ufficio tecnico regionale e comunale (ex art.61-comma 2 del DPR 380/2001) possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
L'istanza, redatta sull'apposito modulo, corredata della documentazione elencata al paragrafo Documentazione - modulistica, deve essere presentata presso gli uffici del Servizio del Genio civile competente per territorio, che provvederà all'istruttoria della pratica, con eventuale visita sopralluogo, ed alla emissione del provvedimento autorizzativo.
L'autorizzazione deve essere preventiva rispetto all'inizio dei lavori.
Nell'ipotesi di interventi in ambito di Piano Assetto Idrogeologico e Piano Stralcio Fasce Fluviali,preliminarmente al rilascio della autorizzazione deve essere acquisita, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione dello studio di compatibilità idraulica e/o geologica geotecnica, ove previsto dalla normativa di riferimento.
Il provvedimento viene rilasciato entro 30 giorni e non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato né può concludersi con il silenzio assenso.
Strumenti di tutela
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
-ricorso gerarchico al Direttore Generale – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
-ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
1)Richiesta di autorizzazione per il tramite dell'Amministrazione Comunale competente per territorio;
2)2 copie del progetto definitivo in formato cartaceo e 1 CD contenente gli s tessi elaborati in formato digitale, completo di etichetta su cui deve essere riportato l'oggetto dell'istanza;
3)In alternativa al punto 3) N° 1 copia del progetto in formato digitale, regolarmente sottoscritto con firma digitale secondo le modalità di legge
30 giorni
1)Richiesta di autorizzazione per il tramite dell'Amministrazione Comunale competente per territorio;
2)2 copie del progetto definitivo in formato cartaceo e 1 CD contenente gli s tessi elaborati in formato digitale, completo di etichetta su cui deve essere riportato l'oggetto dell'istanza;
3)In alternativa al punto 3) N° 1 copia del progetto in formato digitale, regolarmente sottoscritto con firma digitale secondo le modalità di legge.
Documentazione tecnica:
Il progetto esecutivo dovrà essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:
A. Nei caso di nuovi Interventi
- Planimetrie
- Progetto architettonico
- Relazione tecnica
- Relazione geologica
- Relazione geotecnica
- Relazione sulla fondazione
- Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti
- Particolari costruttivi
- Documentazione fotografica
- Georeferenziazione dell'intervento
B. Interventi strutturali su opere esistenti se regolarmente dotate della preliminare autorizzazione alla realizzazione originariamente emessa dall'ufficio competente ove dovuta.
Come esempio : interventi di adeguamento e miglioramento previsti dalle nuove N.T.C. , interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti, sopraelevazioni, varianti, ecc.
in tutti i nei casi previsti dalle N.T.C. 17.01.2018 andrà preliminarmente effettuata la Valutazione della sicurezza (NTC § 8.3)
elaborati grafici indicativi
- Planimetrie
- Progetto architettonico
- Collaudo Statico ove previsto
- Relazione tecnica
- Relazione geologica .
- Relazione geotecnica
- Particolari costruttivi
- Documentazione fotografica
- Georeferenziazione dell'intervento
Contenuto degli elaborati:
- Corografia IGM 1:25.000;
- Stralcio CTR 1:10.000;
- Stralcio dello strumento urbanistico;
- Stralcio della planimetria catastale;
- Stralcio della cartografia della pericolosità individuata dai piani stralcio
- Planimetria generale degli interventi, in scala adeguata, contenente anche la rappresentazione del loro intorno significativo e con indicazione delle loro distanze e/o interferenza con strade, fiumi, edifici,
Piante prospetti e sezioni:
Le piante devono rappresentare in modo chiaro le opere oggetto di autorizzazione, anche con l'ausilio di tavole di raffronto colorate in giallo e rosso (nel caso di demolizioni e ricostruzioni) e/o con il confronto tra progetto approvato e nuova proposta (nel caso di varianti, ampliamenti, sopraelevazioni, ecc.); Le sezioni devono rappresentare l'intorno reale significativo rispetto all'intervento in progetto, con eventuale indicazione di strade, fiumi, edifici, versanti e la situazione ante e post intervento .
Relazione tecnica:
Dovrà descrivere chiaramente e nel dettaglio ogni intervento previsto In particolare, con riferimento al vincolo di cui all'art. 61 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, dovrà contenere gli approfondimenti che chiariscano le eventuali interferenze dell'opera in progetto con le opere di consolidamento realizzate per il contenimento dei fenomeni franosi e che non sia di aggravio o di pregiudizio alle situazioni di instabilità del suolo, per le quali il Comune, nel cui territorio ricade tale opera, è stato dichiarato da consolidare.
Nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali dovrà essere valutata la loro possibile interazione con la struttura o parti di essa; l'esito di tale valutazione dovrà essere riportato in un'apposita dichiarazione a firma del progettista.
Relazione geologica :
Dovrà contenere le indagini, la caratterizzazione e modellazione geologica del sito in riferimento all'intervento ed analizzare la pericolosità geologica del sito in assenza ed in presenza delle opere.
Relazione geotecnica :
La Relazione Geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l'opera, e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.
Valutazione della sicurezza:
Dovrà stabilire i livelli di sicurezza prima e dopo l'intervento o con i margini di sicurezza previsti dalle nuove N.T.C.
Particolari costruttivi:
I dettagli ed i particolari costruttivi, da redigersi in scala adeguata e da allegarsi qualora necessari, assumono lo scopo di definire in maniera esatta l'intervento progettato.
Georeferenziazione:
Nel CD o DVD allegato all'istanza deve essere registrato un file di tipo dxf, dwg o shp in cui siano rappresentate le geometrie (poligoni, punti, polilinee) di tutti gli interventi in progetto, georeferenziate in base al sistema di riferimento Gauss-Boaga. Si precisa che il file per la georeferenziazione deve contenere solo ed esclusivamente le geometrie suddette.
B1. Interventi strutturali su opere esistenti prive della preventiva originaria autorizzazione.
Se l'opera esistente è successiva all'inserimento del territorio all'interno di quelli elencati come assoggettati ai dettami della L.64/74 andrà prodotta l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera originariamente emessa dall'ufficio competente. In assenza della originaria “preventiva autorizzazione” si dovrà attuare quanto previsto all'articolo 103 e 96 del DPR 380/2001; successivamente è necessario procedere alla Valutazione della sicurezza dell'opera come previsto dalle N.T.C. 17.01.2018 § 8.3
2 marche da bollo da 16 euro. La marca da bollo è assolvibile anche in modalità virtuale.