AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRAZIONE DEL SUGHERO DI ETA' INFERIORE AI 10 ANNI - per particolari motivi silvocolturali (Legge regionale n. 4 del 1994, art.24)
AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRAZIONE DEL SUGHERO DI ETA' INFERIORE AI 10 ANNI - per particolari motivi silvocolturali (Legge regionale n. 4 del 1994, art.24)
Ultimo aggiornamento: 20-07-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Per particolari motivi silvocolturali (Legge regionale n. 4 del 1994, art.24)
Il proprietario o possessore della sughereta inoltra la richiesta di autorizzazione all’estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni alla Stazione forestale o al Servizio ispettorato ripartimentale competente per territorio, utilizzando l’apposita modulistica.
Il Servizio Ispettorato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, rilascia il provvedimento finale (autorizzazione o diniego), che sarà notificato, a mano o per posta, al richiedente.
L’estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni è autorizzata dal Servizio ispettorato, soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consigliano agli effetti del ripristino della produttività.
Qualora gli interventi rientrino tra le attività economiche produttive di beni e servizi, si segue il procedimento unico SUAPE.
La modulistica SUAPE è scaricabile dal sito SardegnaImpresa all’indirizzo:
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico/
Proprietari e/o possessori (usufruttuario, affittuario, enfiteuta) di piante da sughero
30 giorni
- Domanda in carta legale (enti pubblici esenti)
Marca da Bollo 16 euro