AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE
Ultimo aggiornamento: 10-07-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Artt. 78-79, del Regolamento (UE) 2016/2031
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie previste dalla normativa fitosanitaria vigente e al contempo l’origine e la tracciabilità. Esso è costituito da un etichetta distinta realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa purché sia distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta eventualmente presente. Deve inoltre essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e inalterabile. Le specifiche di formato del passaporto delle piante sono delineate nel Reg. di esecuzione (UE) 2017/2313.
L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante, in caso di spostamento nel territorio dell’Unione, figura nell’allegato XIII del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e in altre specifiche norme. Il passaporto delle piante deve essere emesso per tutte le piante da impianto, per le sementi elencate nella normativa e in ogni altro caso esplicitamente previsto. Esso va apposto sulla più piccola unità di vendita (unità commerciale o di altro tipo utilizzabile in fase di commercializzazione, omogenea per composizione ed origine) di piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
Soggetti registrati o che intendono registrarsi al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che producono e commercializzano i prodotti indicati nell'allegato XIII del Reg. (UE) 2019/2072 o commercializzano prodotti originari di paesi terzi, o altri prodotti elencati da specifiche norme unionali o nazionali.
Il passaporto delle piante non è richiesto in caso di vendita/cessione a qualunque titolo/spostamento di piante, prodotti vegetali o altri prodotti forniti direttamente ed esclusivamente ad un utilizzatore finale, cioè a colui che non agendo per propri fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali esclusivamente per uso personale. Questa eccezione però non è valida e non si applica per:
a) l’utilizzatore finale che acquista o riceve a qualunque titolo la/le pianta/e attraverso contratti a distanza (per esempio: vendita online);
b) l’utilizzatore finale che acquista o riceve a qualunque titolo piante per le quali è richiesto un passaporto per le zone protette (piante di Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus e Sorbus).
Nei casi a) e b) sopra riportati l’Operatore Professionale deve rilasciare il passaporto delle piante ed è quindi tenuto a registrarsi al RUOP.
30 giorni
- modello di domanda di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante; - ricevuta del versamento di euro 100,00 (Allegato III del D. Lgs n.19 del 2021).
- allegato 1 (centri aziendali)
- copia del documento di identità in corso di validità.
Versamento di 100 euro “una tantum” con avviso di pagamento su piattaforma PagoPa inviato via Pec da parte dell’Agenzia Sarda delle Entrate (ASE).