AUTORIZZAZIONE ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI SERRE FOTOVOLTAICHE CON POTENZA SUPERIORE A 1 MW (Megawatt)
AUTORIZZAZIONE ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI SERRE FOTOVOLTAICHE CON POTENZA SUPERIORE A 1 MW (Megawatt)
Ultimo aggiornamento: 30-01-2019
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel territorio isolano nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Gli interessati alla realizzazione di nuove serre fotovoltaiche effettive con potenza superiore a 1 MW devono presentare la richiesta di autorizzazione unica all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.
La serra fotovoltaica effettiva è quel manufatto chiuso, fisso e ancorato al terreno che assolve contemporaneamente a due compiti: fornire prodotti agricoli e florovivaistici e produrre energia elettrica da fonte rinnovabile. Le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
L'Assessorato esamina le richieste di autorizzazione secondo l'ordine cronologico di arrivo all'ufficio protocollo. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il Servizio Competitività delle Aziende Agricole indice la Conferenza dei servizi, per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa nazionale e regionale.
Il provvedimento conclusivo di rilascio dell'autorizzazione o di diniego indicherà le relative motivazioni.
Imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile operanti da almeno due anni nel comparto orticolo o floro-vivaistico.
1) qualifica di imprenditore agricolo;
2) capacità agricola adeguata;
3) rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%;
4) registrazione nell’Anagrafe delle aziende agricole.
Le richieste di autorizzazione possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno.
- richiesta di autorizzazione unica (allegato A1);
- relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata e la capacità produttiva della serra.
Nella relazione agronomica deve essere indicato:
- il reddito agricolo lordo al 31 dicembre dell'anno precedente alla richiesta, ;
- il reddito agricolo lordo ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione agricola o florovivaistica nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare;
- la previsione del reddito ricavabile attraverso l'esercizio dell'attività di produzione di energia nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare,;
- il potenziale produttivo, inteso come possibilità/capacità che la serra fotovoltaica effettiva da autorizzare ha di produrre colture rispetto alle sue caratteristiche progettuali;
- la commercializzazione della produzione agricola principale e di quella relativa alla vendita di energia;
- un piano di investimento da cui risultino manodopera impiegata, costi e ricavi e la previsione di un reddito agricolo lordo maggiore o uguale a quello derivante dalla produzione di energia, esclusi gli incentivi, al netto dell'energia entro il primo megawatt.
Marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda di autorizzazione.
Oneri istruttori:
- quota fissa determinata in 1000 euro per gli impianti inferiori a 200 KW, in 1500 euro per gli impianti inferiori a 1 MW e in 3000 euro per gli impianti di potenza superiore, per ciascuna richiesta facente capo al medesimo punto di connessione;
- quota variabile determinata in 1,50 euro per ciascun KW di potenza elettrica nominale.
Gli oneri istruttori non potranno in ogni caso superare la misura dello 0,03 % dell'investimento.
Per quanto riguarda le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 MW, può essere applicata la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) presso il competente Comune sempreché non ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree designate dall'Amministrazione regionale per l'inserimento della Rete natura 2000 (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 2009/147/CE), ovvero delle aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991, ovvero del sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989. In tali casi l’autorizzazione unica dovrà essere rilasciata dal Servizio Competitività dell’Assessorato dell’Agricoltura. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per il procedimento unico.