AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA PROFESSIONALE SUBACQUEA
AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA PROFESSIONALE SUBACQUEA
Ultimo aggiornamento: 16-10-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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L’autorizzazione alla pesca professionale subacquea si compone di un insieme di sotto-procedimenti che nei prossimi mesi saranno informatizzati e progressivamente attivati in modalità on-line.
Per pesca subacquea professionale si intende l'esercizio abituale dell'attività di raccolta e/o cattura, in immersione, di organismi acquatici in ambienti marini, svolta da imprenditori ittici, pescatori marittimi professionali, dipendenti o soci lavoratori, per finalità economiche.
L'esercizio della pesca professionale subacquea nelle acque territoriali della Sardegna è consentita esclusivamente ai pescatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.
L'autorizzazione ha una durata di 5 anni e viene rinnovata a condizione che l'operatore presenti, ogni anno, copia del certificato di idoneità fisica in corso di validità, in quanto il certificato medesimo ha validità annuale e pertanto deve essere annualmente rinnovato..
In caso di temporanea inidoneità fisica che precluda il rilascio del certificato di idoneità fisica, è possibile richiedere la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno, presentando apposita domanda e allegando la documentazione medica attestante la temporanea inidoneità fisica.
L'autorizzazione non viene rinnovata nel caso in cui il soggetto perda definitivamente i requisiti economico-professionali o l'idoneità fisica, oppure incorra in violazioni della disciplina di settore.
Il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per l'esercizio della pesca professionale subacquea nel mare territoriale della Sardegna, con esclusione delle zone marine protette, è di 189.
I pescatori autorizzati sono iscritti nel Registro regionale dei pescatori subacquei professionali (RRPSP).
La selezione delle richieste di autorizzazione viene effettuata secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di esercizio dell'attività di pesca subacquea professionale: 1 punto per ogni anno;
b) età: 10 punti per un'età compresa tra i 18 e i 30 anni; 8 punti per un'età compresa tra i 31 e i 45 anni; 5 punti per un'età compresa tra i 45 e i 55 anni; 2 punti per chi ha più di 55 anni;
c) titoli professionali e/o brevetti: 5 punti per ogni titolo o brevetto attinente, rilasciato da un ente riconosciuto.
In caso di parità viene data la priorità al richiedente più giovane.
La graduatoria è approvata dal direttore del Servizio pesca e acquacoltura.
Per l'esercizio della pesca professionale subacquea nelle zone o aree marine protette, l'Assessore regionale dell'Agricoltura stabilisce un ulteriore numero massimo di autorizzazioni sulla base delle evidenze scientifiche rappresentate dagli enti gestori.
Per il rilascio dell'autorizzazione nelle zone o aree marine protette, fatte salve le ulteriori limitazioni dettate dalle autorità preposte alla gestione delle zone marine protette, si applicano gli stessi criteri e requisiti previsti per le zone marine non protette.
L'autorizzazione, in bollo, o accompagnata dalla dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo, deve essere esibita agli organi di controllo, unitamente al certificato di idoneità fisica in corso di validità.
Attenzione: attualmente non è possibile presentare nuove domande di rilascio di autorizzazione alla pesca professionale subacquea (vd sezione “Termini per la presentazione”). Tutti gli aggiornamenti saranno notificati sulle relative schede del SUS.
Imprenditori ittici, pescatori marittimi professionali, dipendenti o soci lavoratori per finalità economiche.
1. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti):
a) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
b) attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;
c) attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale;
d) servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare in qualità di sommozzatore o di incursore, o nell'Arma dei Carabinieri, o nei Corpi di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del fuoco in qualità di sommozzatore;
e) attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva o da altri enti o scuole ritenuti idonei dall'Autorità Marittima;
f) esperienza professionale documentata non inferiore a cinque anni come pescatore subacqueo professionale.
2. IDONEITÀ FISICA
Idoneità fisica, attestata da un medico dell’USMAF , che evidenzi l'eventuale limite massimo di immersione a meno venti metri, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina mercantile del 20 ottobre 1986.
L’USMAF è l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, che svolge le funzioni certificatorie e medico-legali consistenti nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di determinati lavori e mansioni nel settore marittimo e portuale e l’iscrizione nei relativi registri professionali.
3. REQUISITI ECONOMICO-PROFESSIONALI (è necessario il possesso dei seguenti requisiti):
a) esercitare l'attività di pesca a titolo economico-professionale attestata dall'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e nel registro delle imprese di pesca;
b) essere in possesso di partita Iva o documentare l'avvenuta dichiarazione di inizio attività;
c) in caso di esercizio della professione di pescatore subacqueo come dipendente
o socio lavoratore, per ottenere l'autorizzazione è necessario dimostrare di essere socio lavoratore o dipendente di imprenditori che svolgono l'attività di pesca. In tale ipotesi il richiedente deve allegare alla domanda la documentazione attestante il rapporto di lavoro, la qualità di socio lavoratore e l'esercizio dell'attività di pesca da parte dell'imprenditore presso cui è dipendente o socio lavoratore.
Nei prossimi mesi saranno progressivamente attivati in modalità on-line tutti i procedimenti inerenti l’autorizzazione alla pesca professionale subacquea: nuova domanda, rinnovo dell’autorizzazione, rinnovo del certificato medico di idoneità fisica, comunicazione delle statistiche di pesca, comunicazione della variazione dei dati personali e/o dei dati dell'autorizzazione. Per le modalità di presentazione della documentazione richiesta, si rimanda alle apposite schede in corso di aggiornamento che saranno via via attivate ai link sotto riportati.
DOCUMENTAZIONE PRIMA RICHIESTA:
- domanda di autorizzazione predisposta secondo il modello di domanda allegato A o B (nel caso di zone/aree marine protette);
- copia del certificato medico rilasciato dal medico della Capitaneria di Porto attestante l'idoneità ad esercitare la pesca professionale subacquea;
- dichiarazione dell'impresa (ditta /società/cooperativa) presso la quale intende svolgere l'attività di pescatore subacqueo professionale secondo il modello allegato;
- fotocopia del/dei brevetto/i di subacqueo professionale o di altro titolo equivalente in fotocopia dichiarata conforme;
- fotocopia dei documenti relativi all'imbarcazione d'appoggio (se del caso);
- fotocopia di un documento d'identità valido.
- 1 marca da bollo (dovuta per la domanda) da apporre sulla dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo tramite l’utilizzo dell’apposito modello disponibile sul sito.
DOCUMENTAZIONE RINNOVO:
domanda di rinnovo autorizzazione predisposta secondo il modello C
- copia del certificato medico rilasciato dal medico della Capitaneria di Porto attestante l'idoneità ad esercitare la pesca professionale subacquea;
- dichiarazione dell'impresa (ditta individuale/società/cooperativa) presso la quale intende svolgere l'attività di pescatore subacqueo professionale secondo il modello allegato;
- fotocopia dei documenti relativi all'imbarcazione d'appoggio (se del caso);
- documentazione attestante l’iscrizione all’INPS
- dichiarazione di non aver commesso reiterate violazione alle vigenti disposizioni in materia di pesca del riccio di mare di cui al decreto assessoriale di riferimento (ai sensi dell’art. 9, comma 6 del decreto annuale di riferimento) oppure di aver commesso violazioni alle vigenti disposizioni in materia di pesca del riccio di mare di cui al decreto assessoriale di riferimento indicando numero delle violazioni e relativi anni ;
- fotocopia di un documento d'identità valido.
- 2 marche da bollo (una dovuta per la domanda e l’altra per il rilascio dell’autorizzazione) da apporre su 2 dichiarazioni di assolvimento dell’imposta di bollo tramite l’utilizzo dell’apposito modello disponibile sul sito
Nelle more dell’attivazione delle procedure online, la documentazione, sia in caso di prima richiesta che di rinnovo, deve essere presentata a:
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura
Via Pessagno n. 4
09126 - Cagliari
Nelle more dell’attivazione delle procedure online, la documentazione può essere presentata:
1. direttamente presso l'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio pesca - Via Pessagno n. 4, 09126 – Cagliari (compatibilmente con le eventuali restrizioni dovute all’emergenza pandemica Covid 19);
2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo;
3. tramite posta elettronica certificata con firma digitale all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it
DOCUMENTAZIONE ENTI GESTORI DELLE AREE MARINE PROTETTE (da presentare entro il 31 luglio di ogni anno):
Relazione scientifica che evidenzi lo stato degli stock di riccio di mare e fornisca indicazioni sul numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nell'area marina protetta, il periodo di pesca consentito e le modalità di prelievo.
90 giorni.
Nei prossimi mesi saranno progressivamente attivati in modalità on-line tutti i sotto-procedimenti inerenti l’autorizzazione alla pesca professionale subacquea (nuova domanda, rinnovo dell’autorizzazione, rinnovo del certificato medico di idoneità fisica, comunicazione delle statistiche di pesca e comunicazione della variazione dei dati personali e/o dei dati dell'autorizzazione). Per i termini e le condizioni specifiche, si rimanda alle apposite schede in corso di aggiornamento che saranno via via attivate ai link sotto riportati.
Attenzione: attualmente non è possibile presentare nuove domande di rilascio di autorizzazione alla pesca professionale subacquea. Tutti gli eventuali aggiornamenti saranno notificati sulle relative schede del SUS.
Di norma, le richieste di autorizzazione possono essere presentate, in regola con l'imposta di bollo, dal 1° settembre al 30 settembre di ogni anno ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009.
In deroga a tale previsione per l'annualità 2020 e per quelle successive non è possibile presentare la richiesta (vedi Decreto assessoriale n. 3210 /DecA/32 del 2.09.2020 e successive modifiche intervenute, consultabili nella sezione “Normativa”).
2 marche da bollo 16 euro
CONTROLLI SANITARI:
L’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale ha approvato il piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi.
Il documento è stato predisposto per garantire un’attività coordinata dei servizi veterinari nel settore dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi, e favorire l’applicazione uniforme dei regolamenti comunitari di igiene sul territorio della regione Sardegna.
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