DISCIPLINA PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DISCIPLINA PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ultimo aggiornamento: 29-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Presso il Servizio Lavoro è istituita un apposita Commissione di Valutazione per l’accreditamento dei soggetti richiedenti.
Gli esiti delle attività della Commissione di Valutazione acquisiscono rilevanza esterna solo in quanto recepite ed approvate dal Direttore del Servizio competente attraverso l’adozione di apposito provvedimento.
A ciascuna domanda, trasmessa on line nell'apposito applicativo del SIL Sardegna, viene assegnato in automatico un codice di istruttoria ed un numero di protocollo. A far data dal ricevimento, la Commissione procede, secondo l’ordine cronologico di ricevimento, all'analisi della documentazione inviata e delle autodichiarazioni prodotte che si concluderà entro 90 giorni dal ricevimento.
La Commissione di Valutazione potrà, in caso di assenza dei requisiti minimi di candidatura, rigettare la domanda specificandone le difformità e/o le carenze riscontrate, oppure, in caso di documentazione imprecisa o incompleta, chiedere la produzione di documenti integrativi e/o esplicativi.
La documentazione integrativa/esplicativa verrà richiesta a mezzo e-mail al soggetto richiedente che dovrà produrla e consegnarla entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio. Il termine di 10 giorni può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Qualora l’errata compilazione e/o inidoneità/carenza riscontrata riguardi la documentazione relativa ad una sola delle sedi per cui un dato soggetto ha richiesto l’accreditamento, la domanda viene accettata per le sedi su cui la documentazione è rispondente alle richieste. Qualora sia solo una la sede per cui è richiesto l’accreditamento e la documentazione risulti inidonea/carente, la domanda verrà rigettata. L’Ente tuttavia potrà riproporre in qualsiasi momento la richiesta di accreditamento ripresentando nuova domanda.
Il Servizio competente, sulla base degli atti redatti dalla Commissione, in assenza di difformità e/o carenze, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta di accreditamento del soggetto e procederà alla comunicazione dell’iscrizione del soggetto all’Elenco.
I soggetti che ottengono l’accreditamento vengono inseriti nell’Elenco regionale degli enti accreditati per i Servizi per il Lavoro, con specificazione degli ambiti di intervento, delle tipologie di servizio e prestazioni erogate, nonché delle sedi operative attive sul territorio regionale.
Qualora, durante il periodo di validità dell’accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell’accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 15 giorni dall’avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante invio di apposita comunicazione al Servizio competente.
L’istituto dell’accreditamento deve garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione per i soggetti che operano nell’erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici per il lavoro.
Presso il Servizio Lavoro, è istituito l’Elenco Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro (di seguito denominato Elenco Regionale). Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell’Elenco Regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito tematico SardegnaLavoro.
Imprese, Enti Pubblici, Enti Locali, Enti Privati, Istituzioni e Associazioni
a) Requisiti giuridici e finanziari:
1. per quanto riguarda soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche, capitale sociale versato per una quota non inferiore ai 25.000 euro.
2. fatta eccezione per gli enti pubblici, le università e le scuole secondarie superiori, l'oggetto sociale deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l’accreditamento.
3. Il soggetto, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per i soggetti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all’inserimento nell’Elenco dei soggetti accreditati.
4. assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni (altrimenti l’operatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali);
5. rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
6. rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
7. rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
8. rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere;
10. in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
1 assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
2 assenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.
a) Requisiti strutturali:
1. Ogni soggetto può accreditare una o più Unità Organizzative.
2. Per l’iscrizione nell’Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
b) esercizio dell’attività per cui viene richiesto l’accreditamento in locali:
1) distinti da quelli di altri soggetti e dalle altre attività dello stesso soggetto;
2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
3) conformi alla normativa in materia di tutela di igiene e sicurezza;
4) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
5) attrezzati con adeguati arredi per l’attesa dell’utenza;
6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
c) l’apertura al pubblico in orario d’ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l’accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:
1) attrezzature d’ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l’accreditamento;
2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro – SIL Sardegna relativamente ai servizi oggetto dell’accreditamento e con la Borsa Nazionale Continua del Lavoro, per il tramite del sistema
Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente;
e) indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali delle unità organizzative:
1) degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Elenco regionale,
2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
3) dell’organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa;
4) identificativo con logo, attribuito dalla Regione Autonoma della Sardegna.
a) Requisiti Professionali:
1. Ogni soggetto che richiede l'accreditamento deve garantire la presenza di un Responsabile Organizzativo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della Disciplina, che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre unità operative sul territorio regionale.
2. Ai fini del rilascio dell’accreditamento è necessario che per ciascuna Unità Operativa, sia presente almeno un Operatore del Mercato del Lavoro con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della presente disciplina.
3. Le figure previste in ciascuna Unità, devono avere, ai fini dei requisiti della presente disciplina, un contratto di lavoro con il soggetto che chiede l’accreditamento.
Entrambe le figure professionali richiedono determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come specificati nei su richiamati artt. 9 e 10 della Disciplina.
90 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento (prorogabili in caso di richiesta di documentazione integrativa).
Nessun termine – Avviso a sportello
La documentazione e le relative modalità di presentazione, sono indicate nell'Allegato 1 della Disciplina - “Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro”, così come approvata dalla DRG n. 48/15 del 11/12/2012.
Marca da bollo da € 16,00 con affrancatura nell'apposito modello di annullamento della stessa all'atto dell'inoltro della Domanda.
Successivamente alla fase di iscrizione nell’Elenco, il Servizio competente avvia la fase dei controlli per il mantenimento dell’Accreditamento. Tutti gli Enti in Elenco potranno essere sottoposti a controllo.
Le attività di controllo vengono effettuate con o senza preavviso, pertanto è fatto obbligo al Soggetto accreditato di tenere agli atti, presso la sede principale, tutta la documentazione (cartacea e/o su formato digitale) idonea a comprovare quanto dichiarato in autocertificazione e a renderla accessibile in copia presso tutte le sedi indicate nella domanda di accreditamento. Le irregolarità registrate vengono sottoposte alla Direzione del Servizio che, nel valutarne la gravità, propone l’adozione degli atti conseguenti.
Ai fini del mantenimento dell’accreditamento e dell’iscrizione nell’Elenco Regionale, a cadenza triennale dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, il soggetto accreditato è tenuto a Rinnovare l'Accreditamento, attraverso l'apposita procedura informatizzata del SIL Sardegna. L’istanza di Rinnovo dell'Accreditamento deve essere inoltrata entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza triennale, pena la revoca dell’accreditamento e la conseguente cancellazione dall’Elenco Regionale.