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Supporto :



AUTORIZZAZIONE ALLA SCLASSIFICAZIONE DI TERRENI CIVICI



 Ultimo aggiornamento: 25-02-2020

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAUT144
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici.

Con la sclassificazione si ha la perdita, con effetti ex nunc (da quel momento in poi), del regime demaniale civico per i terreni sui quali in precedenza era stata accertata la sussistenza del diritto di uso civico (nota 1). Completata la procedura, il bene entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune richiedente (nota 2).

Allo stato attuale, in ragione della successione delle leggi nel tempo e come previsto dal comma 1 dell'art.19 della L.R. 29 aprile 2003 n. 3, la richiesta di sclassificazione può essere formulata e adottata solo dai comuni per i quali è già stato emesso un provvedimento formale di accertamento, o di annullamento anche parziale di un precedente atto di accertamento (anche commissariale), e comunque entro due anni dalla comunicazione del provvedimento.

Affinché la sclassificazione sia dichiarata, è necessario che i terreni rispettino le seguenti condizioni cumulative (nota 3):
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;
b) siano stati alienati dai comuni prima del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431) mediante atti posti in essere dai comuni stessi senza il rispetto della legge 16 giugno 1927 n. 1766, o siano stati utilizzati dai comuni prima del 5 luglio 2006 (data di entrata in vigore dell'art. 36, comma 1, della L.R. 12 giugno 2006 n. 9), per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o per la realizzazione dei PEEP o PIP;
c) non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale.

Riguardo alla possibilità di sclassificare terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di piani di edilizia economico popolare (PEEP) e/o di piani di insediamenti produttivi (PIP), si evidenzia che:
- tutte le aree utilizzate prima del 5 luglio 2006 (data di entrata in vigore dell’art. 36 comma 1 della L.R. n. 9 del 12/06/2006) per la realizzazione di opere pubbliche, PIP o PEEP potranno essere oggetto di sclassificazione. Per quanto attiene i PIP e PEEP, tutte le aree inserite all’interno dei piani e quelle destinate alle opere di urbanizzazione, sono oggetto di sclassificazione. Sono in ogni caso oggetto di sclassificazione i lotti destinati o assegnati (prima del 5 luglio 2006) a soggetti privati e risultanti dalla realizzazione della lottizzazione, ancorché non interessati materialmente dalle opere di urbanizzazione.
- solo in riferimento a questa procedura, per “opere permanenti di interesse pubblico” devono intendersi esclusivamente le “opere pubbliche” a carattere permanente realizzate o acquisite con fondi pubblici e finalizzate ad un uso della collettività che ne trae o ne ha tratto beneficio.

Il Comune interessato deve presentare la richiesta di autorizzazione al Servizio territoriale di Argea competente per territorio che verifica l'adeguatezza della documentazione prodotta e, entro 30 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa.

Il Servizio acquisisce dal Comune il frazionamento sia nell’ipotesi in cui la sclassificazione riguardi solo una parte di un mappale più esteso e accertato per intero come gravato da uso civico, sia nell’ipotesi in cui nel provvedimento di accertamento il terreno sia già individuato come gravato da uso civico solo in parte. Se necessario, il Servizio territoriale effettua un sopralluogo, del quale va sempre redatto verbale di accertamento tecnico controfirmato dal rappresentante del Comune.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda o della documentazione integrativa, il dirigente adotta la determina di proposta di accoglimento della richiesta o la determinazione di rigetto della richiesta presentata.
In caso di esito positivo e di proposta di accoglimento della domanda, entro 15 giorni il Servizio territoriale inoltra la determina di accoglimento alla Direzione generale di Argea, al Comune (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) e all'Assessorato dell'Agricoltura per l'aggiornamento dell'inventario generale delle terre civiche.
Sulla base di apposita delibera di Giunta, l'Assessore regionale dell'Agricoltura adotta il decreto di autorizzazione alla sclassificazione e lo trasmette al Comune per la pubblicazione nell'albo pretorio dove dovrà restare per almeno 15 giorni.

I comuni della Sardegna

60 giorni dalla ricezione della richiesta o della documentazione integrativa

- domanda di autorizzazione alla sclassificazione;
- deliberazione del Consiglio comunale, o di annullamento anche parziale di un precedente atto di accertamento (anche commissariale), da adottare entro due anni dalla data di comunicazione della determinazione di accertamento dell'uso civico, nella quale si devono evidenziare le ragioni sulle quali si fonda la richiesta di sclassificazione;
- relazione tecnico amministrativa;
- planimetrie e visure catastali dei terreni per i quali si intende richiedere la sclassificazione e planimetrie in scala catastale con l'indicazione delle coordinate dei vertici del poligono che costitutisce l'area interessata dalla richiesta di sclassificazione, quando questa non riguardi un intero mappale;
- estremi del contenuto della nota di trascrizione con indicazione dei dati di registrazione, cronologico e trascrizione dell'atto di alienazione e comunque tutti gli elementi necessari per individuare l'atto, l'oggetto e le parti contraenti;
- attestazione sull'avvenuto utilizzo, prima del 5 luglio 2006, per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico e/o per la realizzazione di PEEP e/o PIP, corredata da copia degli atti che comprovano l'utilizzo;
- dichiarazione sull'avvenuto deposito presso la segreteria del Comune della deliberazione del Consiglio comunale;
- dichiarazione sull'avvenuta affissione di manifesti e l'avvenuta pubblicazione, in almeno uno dei quotidiani della Sardegna a tiratura regionale, dell'avviso di deposito della deliberazione del Consiglio comunale;
- attestazione sulla mancata presentazione di osservazioni sulla delibera oppure, nel caso di presentazione di osservazioni, deliberazione (recante l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio) con la quale il Consiglio comunale le accoglie o le respinge, con parere motivato e addotta definitivamente, a maggioranza dei due terzi dei componenti, la richiesta di sclassificazione;
- se si tratta di terreni di pertinenza frazionale, parere dell'Amministrazione frazionale separata (dove esistente);
- ogni ulteriore atto che il Comune ritiene indispensabile (compreso l'eventuale regolamento comunale di gestione se già approvato).

La documentazione deve essere inviata al Servizio territoriale di Argea competente per territorio.
Chiunque può formulare osservazioni alla delibera, entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito della delibera all'albo del Comune.

(nota 1) L'uso civico è il diritto che appartiene ai residenti di un Comune di utilizzare terreni pubblici e privati, rispettando valori ambientali e risorse naturali.

(nota 2) Solo nell'ipotesi in cui la sclassificazione sia autorizzata per intervenuta alienazione da parte dei comuni prima dell'entrata in vigore della legge 431/1985, mediante atti posti in essere senza il rispetto della normativa prevista dalla legge 1766/1927, resta esclusa la specifica ragione di nullità della vendita stipulata senza le condizioni dell'art. 12 della legge del 1927 e, quindi, se la vendita fosse già avvenuta, resta esclusa la necessità di rinnovo del contratto.

(nota 3) Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 18 bis della L.R. n. 12/1994 devono leggersi necessariamente senza le integrazioni apportate dai commi 35 e 36 dell'art. 2 della L.R. n. 3 del 2009 e dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 12 del 2011, in quanto non più in vigore. Precisiamo, inoltre, che le due fattispecie previste alla lettera b) non possono che ritenersi alternative, ma in ogni caso ciascuna di esse deve necessariamente cumularsi con le ulteriori condizioni delle lettere a) e c).

Ufficio: Servizi territoriali di Argea (consulta l'elenco nel campo DOCUMENTI UTILI)


Ufficio: Ufficio per le relazioni con il pubblico di Argea
via Caprera n. 8, 09123 Cagliari
Telefono: 070 6026 2217/2067/2214
Fax: 070 6026 2404

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