AUTORIZZAZIONE ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
AUTORIZZAZIONE ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Ultimo aggiornamento: 05-06-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
L.R. n. 13 del 06/04/1989 art. 16, comma 2
In caso di assenza o insufficienza di aventi titolo all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in base alle graduatorie generali, i comuni possono fare richiesta motivata all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici per chiedere formale autorizzazione all'individuazione degli assegnatari provvisori, con contratto a termine, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili.
Il Servizio dell’edilizia residenziale pubblica, dopo aver ricevuto la domanda del Comune, verifica le condizioni (esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto, disponibilità di alloggi), chiede eventualmente chiarimenti ed integrazioni della documentazione e, se tutto è regolare, rilascia l'autorizzazione.
Nei confronti del provvedimento finale è ammesso:
•ricorso gerarchico al Direttore Generale – ai sensi dell’art. 24 lettera f) della L.R. 13/11/1998 n. 31 – entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto;
•ricorso al Tar Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto;
•ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al ricorso al Tar), entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Alloggi di Edilizia residenziale pubblica disponibili all'assegnazione (liberi).
- Assenza di aspiranti assegnatari inseriti in graduatoria.
30 giorni
Domanda nella quale sia dichiarata:
- la presenza nel Comune di alloggi liberi;
- la mancanza di aspiranti assegnatari inseriti nella graduatoria.