AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA O AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA O AL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Ultimo aggiornamento: 20-08-2015
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico
La Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Le direttive regionali si propongono di disciplinare in modo uniforme sul territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta.
Coloro che intendono aprire o trasferire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico dovranno presentare la richiesta al Suap del Comune competente per territorio.
Il Comune verificherà, prima della concessione dell’autorizzazione, l’adeguamento dei locali alle norme di tutela dall’inquinamento acustico.
Le attività negli spazi esterni saranno disciplinate tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale. I locali, nel rispetto delle norme sull’edilizia, urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.
Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte se non è comunicato il provvedimento di non accoglimento.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni sono tenuti a trasmettere in formato elettronico all’Assessorato regionale del Turismo, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
soggetti che intendono aprire o trasferire attività di somministrazione di alimenti e bevande
Sono escluse le seguenti attività:
- esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata insieme ad attività di intrattenimento e svago, o è svolta all’interno di strutture di servizio ad esse collegate sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente ma abbia un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività principale;
- attività di somministrazione non aperte al pubblico;
- attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza o sostegno;
- attività di somministrazione previste dalla Legge n. 135 del 29/03/2001 (riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- attività di somministrazione previste dalla legislazione regionale sull’agriturismo;
- consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione;
- attività svolte in forma temporanea.
la richiesta di autorizzazione all'apertura o al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere presentata al Comune competente per territorio in qualunque periodo dell'anno.
richiesta di autorizzazione, in carta semplice, presentata o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al Comune competente, con indicati i seguenti elementi:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale. Se si tratta di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 2 della Legge regionale n. 5 del 2006 (vedi campo normativa);
c) indicazione del luogo in cui è situata l'attività.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:
- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in mq, sottoscritta da un tecnico abilitato; le planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno riportare i requisiti di sorvegliabilità dei locali;
- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- documentazione idonea a provare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate potrà essere effettuata alla presenza del personale addetto o allegando la fotocopia di un documento di identità valido.
I seguenti documenti possono essere presentati al Comune dopo il rilascio dell’autorizzazione ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell’inizio dell’attività:
- certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa richiesta da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco tramite l’ufficio del Comune;
- documentazione che dimostri il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
- eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che l’ufficio del Comune invierà alla ASL competente.