Autorizzazione per gli informatori scientifici del farmaco (ISF) all' accesso alle strutture del servizio sanitario regionale
Autorizzazione per gli informatori scientifici del farmaco (ISF) all' accesso alle strutture del servizio sanitario regionale
Ultimo aggiornamento: 20-07-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Autorizzazione per gli informatori scientifici del farmaco (ISF) all' accesso alle strutture del servizio sanitario regionale
Dal 1 gennaio 2020 la richiesta di inserimento nell’elenco degli ISF della Regione Sardegna e la richiesta di rilascio/vidimazione del tesserino, la rettifica di alcuno degli elementi dell’autorizzazione e eventuali altre comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente attraverso lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) della Regione Sardegna, all’indirizzo:
https://sus.regione.sardegna.it/sus
All’interno della piattaforma sono disponibili tutte le informazioni necessarie
Le Aziende farmaceutiche che intendono svolgere attività di informazione scientifica sui farmaci nella Regione Sardegna
30 giorni
Per ciascun Informatore Scientifico del Farmaco (ISF):
nome, cognome, codice fiscale, data d’inizio dell’attività, area terapeutica rappresentata e ambito territoriale di attività (provinciale o regionale);
codice identificativo dell’Azienda stessa ed eventuali Aziende farmaceutiche consociate/associate;
nominativo del responsabile scientifico aziendale di farmacovigilanza;
autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 122 del D.Lgs. n. 219/2006, con particolare riferimento a titolo di studio e attività svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno.
Il tesserino di riconoscimento.
1) Il tesserino di riconoscimento degli I.s.f. dev'essere comprensivo di foto e deve riportare i seguenti dati:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- data di inizio dell'attività presso l’azienda farmaceutica;
- logo e nome dell’azienda farmaceutica;
- codice identificativo dell’azienda farmaceutica (fonte Agenzia italiana del farmaco - AIFA);
- area terapeutica nella quale l’I.s.f. opera;
- ambito territoriale (regionale, provinciale, azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera) nel quale l’I.s.f. opera.
2) Ogni successiva variazione dell’elenco dei nominativi degli I.s.f. dovrà essere comunicata all'Assessorato
entro 30 giorni.