Autorizzazione per interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico (Procedimento semplificato)
Autorizzazione per interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico (Procedimento semplificato)
Ultimo aggiornamento: 23-03-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Decreto legislativo n. 42/2004, art. 146 - DPR 139/2010 - Sassari
Gli interventi in zone soggette a tutela paesaggistica devono essere preventivamente autorizzati.
A seconda del tipo di intervento, il procedimento può essere ordinario o semplificato. Sono soggetti al procedimento semplificato, qui descritto, gli interventi elencati nell’allegato 1 del DPR n. 139/2010, come recepito dall’articolo 3, lettera h-bis della L.R. n. 28/1998 e come modificato dalla L.R. n. 21/2011 (vedi sezione normativa).
Ricevuta la richiesta, il Comune la trasmette, completa dell’attestato di conformità urbanistica dell’intervento, a:
- la persona responsabile del procedimento paesaggistico, se esercita direttamente la delega per questa funzione;
- l’Ente delegato (ad esempio, l’Unione dei comuni), se esercita la delega tramite quest’ultimo (consulta l’elenco degli enti delegati dalla sezione “Allegati”);
- il Servizio Tutela paesaggistica regionale competente per territorio, nel caso in cui il Comune non abbia ottenuto la delega.
L’amministrazione competente verifica se l’intervento rientra tra quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e, in caso di esito positivo, lo comunica all’interessato e chiude il procedimento. Nel caso in cui sia, invece, necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione comunica all’interessato l’avvio del procedimento e, se occorre, richiede contestualmente integrazioni documentali, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione.
Se le integrazioni non pervengono entro tale termine, il procedimento viene comunque chiuso.
Nel caso in cui le integrazioni arrivino nel termine stabilito o nel caso in cui non sia stato necessario richiederle, l’Amministrazione avvia l’istruttoria valutando la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di notevole interesse pubblico e nel Piano paesaggistico regionale, oltre che la compatibilità con i valori presenti nel contesto di riferimento.
In caso di esito negativo, l’Amministrazione lo comunica all’interessato assegnandogli un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Nel caso di conferma del parere negativo, l’Amministrazione rigetta la domanda con provvedimento motivato. In questo caso, l’interessato può richiedere il riesame al Soprintendente, che decide nei successivi 30 giorni, dando la possibilità all’Amministrazione di trasmettere le proprie deduzioni.
Se, invece, l’istruttoria ha un esito positivo, l’Amministrazione trasmette alla Soprintendenza, unitamente alla documentazione, una proposta di accoglimento della domanda.
Se il Soprintendente rilascia un parere vincolante favorevole, lo trasmette entro 25 giorni all’Amministrazione, la quale adotta il provvedimento conforme nei 5 giorni successivi. Nel caso in cui il Soprintendente non risponda entro i 25 giorni previsti, l’Amministrazione prescinde dal parere e rilascia l’autorizzazione.
In caso di parere negativo, invece, il Soprintendente adotta il provvedimento di rigetto della richiesta, dandone pre-avviso all’interessato.
soggetti privati e pubblici (singoli cittadini, associazioni, imprese, enti locali...)
essere proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o aree che ricadano in beni paesaggistici come definiti dal Decreto legislativo n. 42/2004 (vedi sezione normativa) o che li ricomprendano.
60 giorni
la domanda di autorizzazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
- richiesta di autorizzazione;
- elenco dei proprietari;
- relazione paesaggistica semplificata.
La documentazione deve essere indirizzata al competente Servizio tutela paesaggistica dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e presentata presso il Comune in cui sono situati i beni oggetto di tutela. I documenti devono essere presentati in formato cartaceo o in via telematica. Nel secondo caso, dovrà essere presentata anche una dichiarazione che attesti l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, redatta sul modello disponibile nella sezione modulistica.
per i soggetti privati, una marca da bollo da 16 euro per la domanda.