AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA A CACCIATORI NON RESIDENTI E RILASCIO DEL NUOVO FOGLIO VENATORIO
AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA A CACCIATORI NON RESIDENTI E RILASCIO DEL NUOVO FOGLIO VENATORIO
Ultimo aggiornamento: 27-04-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Cacciatori beneficiari della legge regionale sull'emigrazione n. 7 del 15 gennaio 1991
L'Assessorato della Difesa dell'ambiente rilascia l'autorizzazione per l'esercizio della caccia in Sardegna ai cacciatori non residenti che beneficiano della legge regionale sull’emigrazione.
Gli interessati devono presentare la richiesta di autorizzazione, in carta libera e completa della documentazione all'Assessorato.
Successivamente, il Servizio competente provvederà all'istruttoria ed all'eventuale rilascio dell'autorizzazione regionale alla caccia e del foglio venatorio (vedi nota b).
La durata dell’autorizzazione è di 6 anni e coincide con quella del porto d’armi (nel caso in cui il porto d’armi abbia una scadenza antecedente a quella dell’autorizzazione, quest’ultima dovrà comunque essere rinnovata alla scadenza del porto d’armi).
La validità dell’autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, valida per tutti i tipi di fucile (vedi voce "costo").
Al termine dell'annata venatoria e comunque non oltre il 1 marzo, il titolare dell'autorizzazione regionale di caccia deve obbligatoriamente trasmettere all'Assessorato della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 Cagliari , il foglio venatorio debitamente compilato contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.
Cacciatori non residenti in Sardegna, beneficiari degli interventi a favore degli emigrati previsti dalla legge regionale n. 7 del 15 gennaio 1991 (vedi nota a).
Possono ottenere l'autorizzazione coloro che, oltre a beneficiare degli interventi regionali in materia di emigrazione, rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
a) nati in Sardegna e non residenti che conservino la nazionalità italiana;
b) figli di un genitore nato in Sardegna;
c) essere coniugati con una persona nata in Sardegna.
90 giorni dal momento della ricezione della domanda
L'autorizzazione regionale all’esercizio della caccia in Sardegna può essere chiesta in qualunque momento.
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’autorizzazione regionale dovrà inoltre chiedere annualmente il rilascio del foglio venatorio al Servizio tutela della natura e politiche forestali. Il foglio dovrà essere consegnato entro il 1 marzo di ogni anno al Servizio tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente in Via Roma 80 - 09123 Cagliari.
1) domanda in carta libera;
2) fotocopia del libretto e della licenza di porto d'armi per uso di caccia completi di tutte le loro parti;
3) fotocopia della polizza assicurativa, in corso di validità, per danni contro terzi causati dallo svolgimento dell'attività venatoria;
4) fotocopia del tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciato dalla Regione di residenza o autocertificazione in cui si dichiarano le motivazioni per le quali non se ne ha il possesso;
5) originale dell'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia pari a 25 euro;
6) dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara che:
a) le fotocopie dei documenti di cui sopra (punti 2, 3, 4) sono conformi agli originali;
b) almeno uno dei genitori è nato/a in Sardegna (indicare luogo e data di nascita);
c) il proprio coniuge è nato/a in Sardegna (indicare luogo e data di nascita).
Dal 2009 il contributo regionale sulla caccia è pari a 25 euro e deve essere versato tramite pagoPA:
pagamenti.regione.sardegna.it
Specificare nella causale la stagione venatoria di riferimento (es. 2023/2024) e il numero di libretto di caccia
a) Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia o il rinnovo di quelle scadute per i cacciatori non residenti in Sardegna che non beneficiano della legge sull’emigrazione è sospeso sino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.
b)per la stagione venatoria 2013/2014 e per quelle successive verrà adottato un nuovo foglio venatorio (allegato). Ferma restando la validità dell’autorizzazione regionale, il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’autorizzazione regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio del foglio venatorio al Servizio tutela della natura e consegnarlo debitamente compilato entro il 1° marzo di ogni anno il foglio(cartaceo) al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.
Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio il Servizio, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
- sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
- autogestita o Aziende agrituristiche venatorie (AATV) in cui va a caccia.
- eventuale ambito territoriale di caccia (ATC) per la caccia fuori Regione.
- giorno e mese.
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni) .
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in Aziende agrituristiche venatorie non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “Totale” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.