Autorizzazione all’utilizzazione ed alla commercializzazione di acque minerali naturali o di sorgente
Autorizzazione all’utilizzazione ed alla commercializzazione di acque minerali naturali o di sorgente
Ultimo aggiornamento: 03-08-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Autorizzazione all'esercizio di stabilimenti per l’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali o di sorgente
Per poter esercitare l'attività di imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali naturali o di sorgente le ditte interessate devono disporre del riconoscimento del Ministero della Salute e dell’autorizzazione previsti dal Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
La domanda di riconoscimento deve essere indirizzata al Ministero della Salute, corredata dalla documentazione volta a fornire una completa conoscenza delle caratteristiche dell’acqua.
L’autorizzazione all’utilizzazione ed all’immissione in commercio, una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale, è rilasciata dalla Regione, Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione.
La ditta che intende svolgere l'attività di imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali naturali o di sorgente, deve presentare apposita domanda al SUAPE competente per territorio, che verifica la correttezza formale della documentazione e la trasmette per via telematica a tutti gli enti coinvolti, tra i quali il SIAN competente per territorio del Dipartimento di prevenzione della ATS Sardegna ed il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale.
Gli enti coinvolti, entro dieci giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE, verificano la correttezza formale e sostanziale dell’istanza e della documentazione e richiedono, se necessario, integrazioni documentali o chiarimenti. Lo stesso Servizio ATS, dopo la verifica documentale ed al fine di esprimere, entro trenta giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE, il previsto parere tecnico relativo alle verifiche di propria competenza, effettua un’ispezione presso lo stabilimento prima dell’avvio di qualsiasi attività, al fine di verificare che siano soddisfatti i pertinenti requisiti stabiliti dalla vigente normativa di settore e, in particolare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
Il competente Servizio della ATS Sardegna comunica tramite la piattaforma SUAPE e via PEC all’Assessorato, le risultanze dell’ispezione in loco ed il relativo parere tecnico per il rilascio dell’autorizzazione (nei casi di conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona) o direttamente in sede di conferenza (nei casi in cui questa si svolga in forma simultanea ed in modalità sincrona).
Il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato, entro sette giorni consecutivi dal ricevimento da parte del SUAPE dell’esito favorevole della fase asincrona o del verbale della seduta della conferenza di servizi, provvede a adottare la determinazione di autorizzazione allo stabilimento (che viene poi trasmessa tramite la piattaforma SUAPE per fare parte integrante del provvedimento unico finale).
Nel caso in cui, invece, le verifiche svolte dagli enti coinvolti abbiano dato esito negativo, il SUAPE emetterà un provvedimento di diniego, che sarà trasmesso all’interessato, al competente Servizio della ATS Sardegna ed all’Assessorato.
Ditte individuali e societarie che intendono svolgere l'attività di imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali naturali o di sorgente.
- possesso della concessione mineraria e dell'autorizzazione allo sfruttamento della risorsa idrica, rilasciata dall'Assessorato dell'Industria;
- possesso del decreto del Ministero della Salute di riconoscimento delle caratteristiche dell'acqua minerale naturale o di sorgente;
- iscrizione alla camera di commercio per l'attività di imbottigliamento delle acque minerali naturali o di sorgente.
30 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE agli enti coinvolti; 7 giorni dall'invio dell'esito della fase asincrona o del verbale della seduta della conferenza dei servizi da parte del SUAPE
Dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (DUA) e relativi allegati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE) del Comune in cui è situato lo stabilimento (per informazioni generali sulle procedure semplificate per le attività produttive di beni e servizi e per scaricare la relativa modulistica, visita, dalla sezione allegati, il sito Sardegna Impresa - SUAPE ).
Nel caso di avvio di un nuovo stabilimento, alla DUA dovranno essere allegati anche la planimetria dello stabilimento corredata dallo schema degli impianti, la relazione tecnica descrittiva del processo produttivo, nonché la definizione dell’area di protezione e di salvaguardia dell’area di captazione.
- assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza e sul provvedimento finale del SUAPE, nel caso in cui sia necessario avviare un procedimento in conferenza di servizi;
- versamento a favore della Regione dei diritti spettanti per le spese relative alla gestione del procedimento (in attesa della definizione del nuovo tariffario).