Sportello Unico dei Servizi

I procedimenti online dell'Amministrazione Regionale

Supporto :



AUTORIZZAZIONE UNICA



 Ultimo aggiornamento: 18-10-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB171
TIPOLOGIA
Autorizzazioni, Concessioni Autorizzazioni, Concessioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE

L'autorizzazione unica è rilasciata dal Servizio energia e economia verde ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale/parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Il proponente presenta la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al Servizio energia ed economia verde tramite il portale SUAPE - Servizio Energia, al seguente indirizzo https://sardegnaimpresa.eu/suape-fe/#/praticheList.
Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica l’amministrazione procedente effettua il controllo formale sulla documentazione presentata di cui all’articolo 7, secondo le Linee Giuda per l’Autorizzazione Unica “Allegato A alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018”.
Fermo restando il rispetto dei termini di cui all’articolo 10 dell’ All. “A” alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018, che determinano i termini per lo svolgimento della conferenza dei servizi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre 90 giorni consecutivi dalla data di presentazione della istanza.
La Conferenza di Servizi viene convocata mediante comunicazione trasmessa tramite pec , al proponente e a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente nel corso della quale il proponente illustra il progetto e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato. Per ogni riunione della Conferenza dei servizi l’autorità procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale ed all’inoltro dello stesso alle amministrazioni interessate. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico o a biomassa. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell’autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell’impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà trasmettere una fidejussione bancaria a favore dell’Amministrazione procedente, a garanzia degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell’impianto.
Entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento di autorizzazione, l’Amministrazione procedente comunica il provvedimento finale al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate.

cittadini, imprese, enti locali ed enti pubblici, Enti privati, istituzioni e associazioni

Il procedimento unico si conclude entro e non oltre 90 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell' istanza

La domanda di autorizzazione Unica ai sensi della Delib.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018 può essere presentata in qualunque momento.

1. All'istanza per il rilascio della Autorizzazione unica, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato A1 Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018 pena l’improcedibilità dell’istanza, deve essere allegata la seguente documentazione da trasmettere secondo le modalità stabilite nell’articolo 8.
a) copia del progetto definitivo dell’impianto descrivente le opere per la connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione), le infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e la gestione oltre al piano di dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Per la definizione del livello progettuale "definitivo" ai fini dell'avvio del procedimento di Autorizzazione unica si fa riferimento, per quanto applicabile, al vigente codice degli appalti.
Gli elaborati minimi costituenti il progetto definitivo, firmati digitalmente da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, da allegare alla domanda di Autorizzazione unica sono:
i. relazione descrittiva, che contenga in particolare:
 i dati generali del proponente;
 i criteri di inserimento dell’impianto nel territorio;
 la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l’analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell’eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento;
 per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata;
 per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 la descrizione dell’intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto, stima della vita utile;
 la descrizione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; contiene, inoltre, gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione anche attraverso lo studio di fattibilità ambientale se necessario, in particolare descrive di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari;
ii. piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l'impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; nel caso di impianti idroelettrici, descrizione delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
iii. relazioni tecniche specialistiche;
iv. relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica;
v. studio di inserimento urbanistico e certificato di destinazione urbanistica da cui emerga l’eventuale gravame da uso civico;
vi. relazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, se dovuta;
vii. relazione archeologica/storico artistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 Parte II, se dovuta;
viii. studio di fattibilità ambientale, ove previsto;
ix. calcoli di dimensionamento delle strutture e degli impianti, essi devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica, devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità;
x. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di tutte le opere;
xi. piano particellare delle aree interessate dall'intervento, in formato tabellare da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari, dati catastali, superficie totale e superficie occupata, titolo di disponibilità;
xii. piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento, ove previsto, da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari (dati anagrafici, fiscali e residenza degli intestatari compresi usufruttuari), dati catastali, superficie totale e superficie occupata, stima indennità di esproprio, tipologia di occupazione oltre che relazione tecnica che accompagni il piano particellare;
xiii. computo metrico estimativo delle opere, comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e di recupero ambientale proposte;
xiv. quadro economico complessivo;
xv. cronoprogramma dei lavori di costruzione dell’intervento e di dismissione e messa in pristino dei luoghi;
xvi. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base IGM, scala 1: 25.000;
xvii. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1: 10.000, tale cartografia riporta, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti;
xviii. estratto del/dei P.U.C./P.R.G. comunale/i vigente/i comprensivo di stralcio delle rispettive N.T.A. con l'ubicazione delle opere sino al punto di connessione;
xix. mappa catastale, in scala 1: 2.000, con l'individuazione dei mappali interessati (anche dall’eventuale esproprio) alla data di presentazione dell'istanza;
xx. planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri;
xxi. planimetria generale descrittiva dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, quotata (almeno in scala 1: 250) redatta sulla base del rilievo planoaltimetrico delle aree;
xxii. planimetria aree di cantiere;
xxiii. disegni dei vari componenti, delle apparecchiature, e delle strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc. In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative al vari impianti (scala 1:100 e 1:50); percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e particolari di posa interrata, ancoraggio e/o sospensione delle canalizzazioni; percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di posa (scala 1:100 e 1:50); particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);
xxiv. sezioni e prospetti;
xxv. documentazione fotografica e fotosimulazione dell’intervento;
xxvi. nel caso di impianti alimentati a biomassa dovranno essere inoltre allegati:
- piano di alimentazione dell’impianto comprensivo di relazione agronomica con elencate le quantità, le qualità, la provenienze delle biomasse processate e le loro caratteristiche fisico-chimiche;
- caratteristiche chimico fisiche del digestato, elenco dei terreni (estremi catastali), quantitativo e modalità di distribuzione in campo del digestato, in conformità con l’allegato A4 delle presenti Linee Guida.
- contratti comprovanti la capacità di approvvigionamento dell’impianto e lo spandimento del digestato,
in conformità con l’allegato A4 delle presenti Linee Guida;
b) preventivo per la connessione, completo di soluzione tecnica minima e relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, secondo le disposizioni in materia dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’Autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente o concordati con il medesimo, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
c) nel caso di impianto alimentato a biomassa o di impianto fotovoltaico, deve essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto (copia conforme dei titoli registrati quali: diritti reali di superficie e di usufrutto, preliminari di compravendita o proprietà del suolo medesimo) e le opere connesse in base ai quali il proponente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27 comma 42 della L. n. 99 del 2009, oppure, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio si applica quanto disposto dall'articolo 17 delle presenti Linee Guida.
d) per gli altri impianti diversi da quelli di cui al precedente punto c) dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, come disposto al punto c), dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo quanto disposto dall'articolo 17 delle presenti Linee Guida;
e) per gli impianti idroelettrici, le concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita;
f) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, attestante gli estremi catastali e la destinazione urbanistica delle aree interessate dall’intervento;
g) dichiarazione del proponente ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, come previsto nell’allegato A1, di avvenuto o di necessità d’avvio del procedimento di assoggettabilità, dell’impianto alla procedura di verifica/VIA o di non sussistenza della procedura stessa;
h) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, di avvenuto o di necessità d’avvio del procedimento di assoggettabilità, dell’impianto alla procedura d’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o di non sussistenza della procedura stessa;
i) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, attestante e che le aree interessate dall’intervento risultano o non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat” e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE “Uccelli”;
j) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall’intervento e che le medesime aree risultano o non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat” e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE “Uccelli”;
k) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, attestante che le aree interessate dall’intervento risultano o non risultano soggette a vincolo paesaggistico;
l) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, di soggetti (c.d. controinteressati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o una dichiarazione di non sussistenza degli stessi;
m) dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, per se stesso e per i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. 159 del 2011, come previsto nell’allegato A1, di insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione, di cui all’articolo 67 D.Lgs. n. 159 del 2011;
n) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell’allegato A1, attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima dell’avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante polizza fideiussoria secondo le modalità stabilite al successivo articolo 15;
o) elenco delle Amministrazioni competenti ad esprimere, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione unica di cui all'allegato A1;
p) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo agli oneri istruttori di cui all’articolo 14.


Il proponente deve versare prima del rilascio dell’autorizzazione unica gli oneri istruttori. Il pagamento degli oneri istruttori, da allegare alla domanda di autorizzazione unica, (art. 14, della Delibera della Giunta Regionale n. 3/25 del 23.1.2018), sono calcolati in base a quanto disposto All. A3 “Metodologia per il calcolo degli oneri istruttori”.
Per le procedure amministrative relative al rilascio dell’Autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale/parziale, riattivazione, voltura e accertamenti di conformità nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, l’ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definita come di seguito indicato, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e da rapportare al valore degli impianti e in misura non superiore al 0,03 per cento dell’investimento:
- pari allo 0,03 per cento dell’investimento complessivo (comprese le opere di dismissione), per le istanze di autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
- pari allo 0,015 per cento dell’investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per le istanze di modifica, potenziamento, rifacimento totale, rifacimento parziale, riattivazione e accertamento di conformità;’
- pari allo 0,01 per cento dell’investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per le istanze di voltura, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati dall'istanza;
- pari allo 0,01 per cento dell’investimento complessivo (comprese le opere di dismissione) per la richiesta di proroga dei termini per l’avvio e il termine dei lavori di costruzione dell’impianto.

Il pagamento si effettua:
- mediante modulo PAGOPA disponibile al seguente link:

https://pagopa.regione.sardegna.it/pagamento/REGIONESARDEGNA/ONERI_ISTRUTTORI/00.09.01.03

Non necessitano di autorizzazione unica:
- gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;
- gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
- gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;
- gli impianti alimentati da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas di potenza inferiore a 250 kW;
- gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica di potenza inferiore a 100 kW;
- gli impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole.

Inoltre, non sono soggetti ad autorizzazione unica gli interventi considerati attività ad edilizia libera e realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori anche per via telematica da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti. In particolare riguardano:
1) gli impianti solari fotovoltaici aventi le caratteristiche indicate dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 ossia:
- aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008;
1.1) gli impianti solari fotovoltaici aventi le caratteristiche indicate dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001)ossia:
- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti;
- aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
- realizzati al di fuori della zona A) come indicato dal decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968.

Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:
a) impianti solari fotovoltaici con le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.M. 6.8.2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31.12.2010):
- aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;
- aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
b) impianti solari fotovoltaici aventi capacita' di generazione inferiore alla soglia di 20 kW.

2) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas e nello specifico:
2.1) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi le caratteristiche indicate dall'art. 27, comma 20, della Legge 99/2009 ossia:
- operanti in assetto cogenerativo;
- aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);
2.2) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi le caratteristiche indicate dall'art. 123, comma 1, secondo periodo e art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 ossia:
- realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata i seguenti:
a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con le seguenti
caratteristiche (art. 27, comma 20, della L. 99/2009):
- operanti in assetto cogenerativo;
- aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas ed aventi capacita' di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate (per le biomasse la soglia è di 200 kW, per i gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas la soglia è di 250 kW).
c) impianti di generazione elettrica alimentati da biogas, biogas, gas presentati da soggetti I.A.P. iscritti da almeno tre anni alla Camera di Commercio, o giovani imprenditori o società costituite per almeno il 50% da soci I.A.P. e giovani imprenditori ed aventi le seguenti caratteristiche:
- capacità di generazione massima inferiore a 1 MW;
- operanti in assetto di filiera corta.

3) impianti eolici, nello specifico:
3.1) impianti eolici aventi le caratteristiche indicate dall'ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008):
- singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.
3.2)torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi le seguenti caratteristiche:
- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
- la cui rilevazione sia previsto che non duri più' di 36 mesi;
- la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata i seguenti:
a) impianti eolici aventi capacita' di generazione inferiore alla soglia di 60 kW;
b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

4)impianti idroelettrici e geotermoelettrici e nello specifico:
4.1) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi le caratteristiche indicate dall'art. 123, comma 1, secondo periodo e art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001):
- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata i seguenti:
a) impianti idroelettrici aventi capacita' di generazione inferiori alla soglia di 100 kW.

Assessorato dell'industria
Direzione generale dell'industria
Servizio energia ed economia verde
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Telefono: 070/6067366 -070/6062156
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