AUTORIZZAZIONI ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI STUDIO, RICERCA O RIPOPOLAMENTO
AUTORIZZAZIONI ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI STUDIO, RICERCA O RIPOPOLAMENTO
Ultimo aggiornamento: 11-05-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 9, ha facoltà di:
a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altri località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare
I soggetti interessati devono forrmalizzare la richiesta all'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente eventualmente corredata dell’ autorizzazione ISPRA alla cattura e inanellamento . Dovrà altresì essere trasmessa una relazione tecnica scientifica riportante le specie interessate, le motivazioni, le modalità di cattura, la durata dello studio, le persone che svolgeranno il lavoro sul campo e le loro qualifiche nonché il numero di soggetti che si intende catturare.
Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il parere del Comitato regionale faunistico, autorizza o nega l'autorizzazione..
Nel caso di esito positivo il procedimento si conclude con una determinazione del direttore del servizio con cui si rilascia l'autorizzazione.
Il richiedente, a conclusione dello studio e comunque almeno alla fine di ogni anno solare, dovrà trasmettere una relazione tecnica riportante fedelmente le attività svolte, il numero di soggetti catturati (suddivisi per sesso e età) e i risultati ottenuti.
Zoologi, ricercatori universitari, istituti scientifici, soggetti gestori di istituti faunistici
120 giorni dalla richiesta di autorizzazione.
L'autorizzazione può essere concessa in qualsiasi periodo dell'anno
Richiesta di autorizzazione, presentata dal soggetto interessato all'Assessorato della Difesa dell'ambiente.