AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Ultimo aggiornamento: 09-07-2015
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006, e successive modificazioni e integrazioni
In materia di emissioni in atmosfera è possibile distinguere diversi procedimenti autorizzativi, a seconda della tipologia degli stabilimenti, dei quantitativi di materie prime trattate e dei prodotti finiti. La normativa di riferimento è il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni(vedi la voce normativa)
Nel dettaglio si descrivono i singoli procedimenti:
1) AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 269 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.)
Il gestore che intende realizzare e installare un nuovo stabilimento, trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro, effettuare una modifica sostanziale di uno stabilimento, rinnovare, aggiornare e volturare l’autorizzazione stessa alle emissioni in atmosfera, deve inoltrare apposita domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da opportuna documentazione tecnico-progettuale.
Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di uno stabilimento nuovo, nonché per il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro, la Provincia indìce apposita conferenza di servizi, alla quale partecipa anche il Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio al fine del rilascio del parere di competenza.
L’autorizzazione ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Provincia almeno un anno prima della scadenza della stessa autorizzazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda al d.lg. 152/2006 e s.m.i. ed eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente alla Provincia competente.
2) AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 272, comma 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.)
Le autorizzazioni di carattere generale sono obbligatoriamente adottate dalle Province competenti per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.- impianti e attività in deroga - consultabile alla voce allegati. I gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale devono presentare domanda di adesione presso lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio. Sarà cura del SUAP trasmettere la domanda, con i relativi allegati, alla Provincia competente, e per conoscenza agli altri enti interessati quali Comune, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas), etc.
Nel caso di impianti termici civili (lettera ll, parte II, allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) non a servizio di attività produttive, la domanda di adesione dovrà essere inoltrata direttamente alla Provincia competente. Per gli stessi impianti termici civili dovranno essere rispettate le prescrizioni concordate in sede di Comitato di coordinamento e recepite in modo organico da parte delle Province.
La Provincia può, inoltre, per specifiche categorie di stabilimenti individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, adottare apposite ulteriori autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali dovranno essere stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli etc.
Il gestore che aderisce all’autorizzazione di carattere generale si intende autorizzato, previo parere favorevole da parte della Provincia competente, per un periodo pari a dieci anni successivi all’adesione, salvo eventuali modifiche apportate allo stabilimento. Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 272 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al SUAP competente per territorio, presso il quale è reperibile l’apposita modulistica.
In materia di emissioni in atmosfera occorre poi menzionare gli impianti e le attività le cui emissioni sono definite scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (art 272 comma 1), non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per i quali la norma lascia all’Autorità competente la facoltà di prevedere o meno l’obbligo di trasmettere apposita comunicazione. A tal proposito si evidenzia che, sulla base di quanto concordato in sede di Comitato di coordinamento in tema di inquinamento atmosferico del 22.03.2011, le Province, in qualità di Autorità competente, stanno provvedendo ad eliminare il vincolo dell’invio della comunicazione di cui all’art. 272, comma 1.
Per gli stabilimenti soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera costituisce parte integrante dell’autorizzazione AIA, di competenza Statale per gli stabilimenti ricadenti nell’allegato XII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e provinciale, per gli stabilimenti di cui all’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto.
Per quanto attiene infine alle emissioni in atmosfera provenienti dagli stabilimenti che producono energia elettrica (soggetti alla autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 e al D.P.R. 53/98 e s.m.i.) il Servizio è chiamato a esprimere un parere nell’ambito del procedimento autorizzativo di competenza dell’Assessorato regionale dell’Industria (nelle more dell’emanazione del Piano Energetico Ambientale Regionale).
La Regione inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 9/2006, al fine di assicurare un omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Amministrazioni provinciali, ha istituito il Comitato di coordinamento in tema di inquinamento atmosferico, il quale svolge la propria attività avvalendosi di un apposito Ufficio di segreteria, incardinato nel Servizio.
Gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera che intendono:
- realizzare e installare stabilimenti nuovi;
- trasferire gli stabilimenti da un luogo ad un altro;
- effettuare una modificare sostanziale degli stabilimenti esistenti;
- rinnovare, aggiornare e volturare l’autorizzazione stessa.
Marca da bollo da € 16 (da apporre solo sulla domanda indirizzata alla Provincia competente)
Oneri relativi all’attività istruttoria, da corrispondere alla Provincia competente, secondo quanto stabilito dall’apposito tariffario emanato con la delibera della Giunta regionale n. 20/17 del 19 maggio 2010;