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Supporto :



CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA



 Ultimo aggiornamento: 31-05-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCIT199
TIPOLOGIA
Non definito
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 - Norme in materia di turismo

Direttive di attuazione Alberghiere: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023
Direttive di attuazione Aria aperta: Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023

L'attribuzione alle strutture ricettive di un livello di classificazione è condizione obbligatoria per il valido esercizio dell’attività.
Le strutture ricettive alberghiere o all'aria aperta sono classificate dai comuni territorialmente competenti.


I diversi livelli di classificazione sono contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto autocertificato con la modulistica attraverso la piattaforma SUAPE.


Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:



  • alberghi,

  • alberghi residenziali,

  • condhotel.


Gli alberghi e alberghi residenziali possono  assumere la denominazione di:



  • villaggi albergo,

  • alberghi diffusi;

  • alberghi rurali;


Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:



  • campeggi;

  • villaggi turistici;

  • marina resort.


Una volta ricevuta la richiesta di classificazione o di revisione, il Comune svolge gli opportuni accertamenti relativi alla denuncia dei requisiti, da espletarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o entro 55 giorni se nel procedimento sono compresi più titoli abilitativi (per es. somministrazione cibi e bevande).


Acquisiti gli eventuali pareri degli altri Enti coinvolti in via endoprocedimentale dal SUAPE, il procedimento si concluderà con la conferma della classificazione autocertificata o con un provvedimento prescrittivo, che stabilisca diverse modalità di esercizio rispetto a quanto autocertificato, per esempio un livello di classificazione inferiore.


Qualora -invece- le carenze siano tali da non consentire la prosecuzione dell’attività, verrà adottato un provvedimento interdittivo che inibirà la prosecuzione dell’attività.


L'Assessorato regionale del Turismo, ente coinvolto nell’endoprocedimento, può proporre al Comune, per il tramite del SUAPE, l’adozione di un provvedimento prescrittivo o interdittivo.


Terminata positivamente l’istruttoria, la struttura verrà automaticamente inserita nel portale regionale Sardegna turismo e verrà rilasciato lo IUN (Identificativo Univoco Numerico).


Il codice IUN dovrà essere esposto in ogni strumento di comunicazione e di commercializzazione online della propria struttura.


Si sottolinea in ogni caso che le "strutture alberghiere" ed alla ”aria aperta” devono sottostare a:



  • obbligo di COMUNICAZIONE del movimento degli ospiti a fini STATISTICI. Tale comunicazione è resa obbligatoria dal programma statistico nazionale e viene trasmessa per via telematica attraverso ROSS 1000:
    https://sardegnaturismo.ross1000.it/
    Le credenziali di accesso vengono rilasciate dagli uffici dell'Assessorato Regionale del Turismo a completamento dell'istruttoria della pratica di avvio presentata attraverso il SUAPE.



  • obbligo di COMUNICAZIONE all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (QUESTURA), ai sensi dell’articolo 109 del TULPS da rendersi per via telematica attraverso il "portale alloggiati". Le credenziali di accesso si chiedono alla Questura competente per territorio. Info: http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/);

Soggetti titolari o gestori di strutture ricettive esistenti o da realizzare

Per la classificazione, le aziende ricettive alberghiere o all'aria aperta devono possedere i requisiti previsti nelle tabelle delle direttive di attuazione di cui alla Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 (alberghiero) e Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 (campeggi, villaggi turistici e marina resort).

60 giorni dalla richiesta di classificazione o revisione


  • l’avvio dell’attività deve essere sempre preceduto dalla comunicazione dell’autocertificazione per il tramite del SUAPE.

  • richiesta di revisione della classificazione in seguito a modifica dei requisiti precedentemente denunciati: 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Per ottenere la classificazione della struttura ricettiva, il titolare dell’azienda o il suo rappresentante deve presentare allo sportello SUAPE del territorialmente competente:



  • l’autocertificazione con la classificazione assegnata e la documentazione a corredo.


Qualora si verifichino modificazioni dei requisiti dichiarati, il titolare dell’azienda o il suo rappresentante dovrà presentare una pratica di variazione al SUAPE al fine di ottenere un nuovo titolo abilitativo (DUA) con la conferma o l’adeguamento della classificazione.


Il procedimento in questione è un procedimento a zero giorni e quindi dalla comunicazione l’attività può essere esercitata salvo il potere di intervento del Comune a seguito di riscontrate carenze.

Ufficio: Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) COMPETENTE PER TERRITORIO

Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Telefono: 070/6067155
Orari di ricevimento: Gentile Utente, La informiamo che è attivo il portale HelpDesk Interacta dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, attraverso il quale si possono richiedere informazioni e assistenza. Il portale è accessibile, tramite SPID, al seguente link:

https://regione-sardegna.app.interacta.space/portal/app/login

 

Orari di ricevimento: Contatti Elenco referenti delle sedi territoriali della Regione, divisi per Comune di competenza http://operatori.sardegnaturismo.it/it/elenco-dei-referenti-territoriali-sired-iun-e-tariffe



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