CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E ALL'ARIA APERTA
Ultimo aggiornamento: 23-10-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 - Norme in materia di turismo
La Classificazione è l'attribuzione alle strutture ricettive di un livello di classificazione quale condizione obbligatoria per il valido esercizio dell’attività.
Le strutture ricettive alberghiere o all'aria aperta sono classificate dai comuni territorialmente competenti.
I diversi livelli di classificazione sono contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto autocertificato con la modulistica attraverso la piattaforma SUAPE.
Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
Alberghi, Art. 14 - comma 1
• Un albergo è una struttura ricettiva, a gestione unitaria in forma imprenditoriale, aperta al pubblico (esercizio pubblico), e ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, che svolge l’attività ricettiva nelle proprie camere, o in via recessiva, in unità abitative dotate di cucina o di angolo cottura (cosiddetta promiscuità). Le camere o le unità abitative devono essere di numero non inferiore a 7. Negli alberghi la capacità ricettiva delle unità abitative non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura (cosiddetta promiscuità).
Alberghi Residenziali, Art. 14 - comma 2
• Un albergo residenziale è una struttura ricettiva alberghiera che, differentemente dall’albergo, svolge l’attività ricettiva in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina o di angolo cottura, o, in via recessiva, in camere. Negli alberghi residenziali la capacità ricettiva delle camere non può essere superiore al 35 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura. Queste strutture possono anche somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori
Condhotel Art. 14 - comma 2bis (aggiunto dall'art. 3, L.R. 06.07.2018, n. 23)
• Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.
Gli alberghi e alberghi residenziali possono assumere la denominazione di:
Villaggi Albergo, Art. 14 - comma 3°
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali):
a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;
Alberghi Diffusi; Art. 14 - comma 3b
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali): b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;
Alberghi Rurali; Art. 14 - comma 3c
Art. 14 bis
All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2 (Alberghi ed Alberghi Residenziali): c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.
Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
Campeggi; Art. 15 - comma 1
Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
Villaggi Turistici; Art. 15 - comma 2
Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.
Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:
conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.
Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".
Marina Resort. Art. 15 - comma 3
Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
I soggetti interessati a svolgere l’attività di Albergo, Albergo residenziale, Campeggio e Villaggio Turistico devono rivolgersi al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio per comunicare l’inizio di attività, attraverso la presentazione di una “dichiarazione autocertificativa” (modulo B10, F29 o F30) secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.018.
Il SUAPE, all’atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (ossia a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.
All'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:
• attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;
• sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.
Una volta ricevuta la richiesta di classificazione o di revisione, il Comune e gli enti coinvolti negli endoprocedimenti (tra questi l’Assessorato al Turismo) svolgono gli opportuni accertamenti relativi alla denuncia dei requisiti, da espletarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o entro 55 giorni se nel procedimento sono compresi più titoli abilitativi.
Acquisiti gli eventuali pareri degli altri Enti coinvolti in via endoprocedimentale dal SUAPE, il procedimento si concluderà con la conferma della classificazione autocertificata o con un provvedimento prescrittivo, che stabilisca diverse modalità di esercizio rispetto a quanto autocertificato, per esempio un livello di classificazione inferiore.
Qualora -invece- le carenze siano tali da non consentire la prosecuzione dell’attività, verrà adottato un provvedimento interdittivo che inibirà la prosecuzione dell’attività.
L'Assessorato regionale del Turismo, ente coinvolto nell’endoprocedimento, può proporre al Comune, per il tramite del SUAPE, l’adozione di un provvedimento prescrittivo o interdittivo.
Terminata positivamente l’istruttoria, la struttura verrà automaticamente inserita nelle anagrafiche della Regione e nel portale regionale Sardegna turismo, e verrà rilasciato lo IUN (Identificativo Univoco Numerico) nonché le credenziali di accesso alla piattaforma SIRED/ROSS 1000.
Il codice IUN dovrà essere esposto in ogni strumento di comunicazione e di commercializzazione online della propria struttura.
Si precisa infine che gli Alberghi, Alberghi residenziali, Campeggi e Villaggi Turistici (al pari di tutte le altre strutture ricettive) sono soggetti a:
• obbligo di COMUNICAZIONE alla QUESTURA (articolo 109 del TULPS) da rendersi per via telematica attraverso il "portale alloggiati". Le credenziali di accesso si chiedono alla Questura competente per territorio (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/”;
• obbligo di COMUNICAZIONE del movimento degli ospiti a fini STATISTICI alla REGIONE. Tale comunicazione è resa obbligatoria dal programma statistico nazionale e viene trasmessa per via telematica attraverso il SIRED/ROSS 1000 (https://sardegnaturismo.ross1000.it/).
Ulteriori informazioni al link https://info.sardegnaturismo.it/home-page/sired-ross-1000.
Le credenziali di accesso verranno rilasciate in automatico dall’Assessorato al Turismo al termine della procedura di verifica della pratica SUAPE e all’emissione “dell’esito favorevole” della pratica.
Soggetti titolari o gestori di strutture ricettive esistenti o da realizzare
Per la classificazione, le aziende ricettive alberghiere o all'aria aperta devono possedere i requisiti previsti nelle tabelle delle direttive di attuazione di cui alla Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 (alberghiero) e Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 (campeggi, villaggi turistici e marina resort).
La pratica deve essere inoltrata attraverso il SUAPE ed è prevista la compilazione dei moduli B10, F29 o F30. Deve inoltre essere allegata una o più planimetrie dell’unità immobiliare con indicazione delle superfici degli ambienti, delle camere e descrizione degli ambienti comuni. Non verranno prese in considerazione le planimetrie “catastali” prive delle indicazioni sopra riportate.
60 giorni dal ricevimento della richiesta di classificazione o revisione o entro 55 giorni se nel procedimento sono compresi più titoli abilitativi.
La “dichiarazione autocertificativa” può essere presentata telematicamente al SUAPE in qualunque periodo dell'anno.
La richiesta di revisione della classificazione in seguito alla modifica dei requisiti precedentemente denunciati deve essere presentata entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
L’attività Alberghiere e all’Aria Aperta non è soggetta a rinnovo annuale.
A seguito dell’approvazione definitiva delle Direttive di attuazione alla L.R. 16/2017, tutte le strutture avviate antecedentemente l’approvazione devono adeguare, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS, i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle tabelle allegate alle direttive e applicabili per tipologia.
Le scadenze per l’adeguamento sono:
Alberghiero
• Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 con Allegato;
• Appr. Def.: Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023;
• Data Pubblicazione: Buras n. 30 del 08/06/2023;
• Data Scadenza: 07/06/2024;
• Prorogato con Delibera del 30 maggio 2024, n. 15/26;
• Nuova scadenza: 07/02/2025
Aria Aperta
• Appr. Prel.: Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 con Allegato
• Appr. Def.: Delib. G.R. n. 38/31 del 17.11.2023
• Data Pubblicazione: Buras n. 64 del 30/11/2023
• Data Scadenza: 29/11/2024
L’adeguamento dovrà essere confermato mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle.
La pratica deve essere inoltrata attraverso il SUAPE ed è prevista la compilazione dei moduli B10, F29 o F30. Deve inoltre essere allegata una o più planimetrie dell’unità immobiliare con indicazione delle superfici degli ambienti, delle camere e descrizione degli ambienti comuni. Non verranno prese in considerazione le planimetrie “catastali” prive delle indicazioni sopra riportate.