CONCESSIONE DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER CAMPI DI PIANTE MADRI PER MARZE
CONCESSIONE DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER CAMPI DI PIANTE MADRI PER MARZE
Ultimo aggiornamento: 13-08-2015
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Gestione del potenziale produttivo viticolo
I conduttori e le ditte vivaistiche che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze devono richiedere l'autorizzazione all'Assessorato dell'Agricoltura.
L'autorizzazione all'impianto di superfici vitate per l'attività vivaistica è concessa a condizione che:
- sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto;
- l'uva sia staccata dalle piante e distrutta, prima della fase dell'invaiatura (nota 2), ad eccezione di 5 piante per varietà o clone necessarie per le verifiche ampelografiche (nota 3) e sanitarie; l'uva prodotta da tali 5 piante deve essere comunque distrutta dopo l'invaiatura.
Nessuna autorizzazione sarà rilasciata per aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario. Pertanto, l'Assessorato dell'Agricoltura richiede al Servizio di Argea territorialmente competente di effettuare il sopralluogo nell'azienda dove dovrà essere esercitato il diritto. Il controllo del materiale di moltiplicazione della vite (vedi scheda informativa sul procedimento di controllo) avviene sulla base dei decreti ministeriali 8 febbraio 2005 e 7 luglio 2006.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento il Servizio produzioni rilascia l'autorizzazione all'impianto.
L'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione.
Il soggetto autorizzato deve dare comunicazione al Servizio produzioni dell'Assessorato e al Servizio territoriale di Argea dell'avvenuto impianto entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante, per l'aggiornamento dello schedario viticolo.
I prodotti ottenuti da uve provenienti da tali vigneti non possono essere commercializzati. Per poter commercializzare i prodotti da tali vigneti il produttore può utilizzare propri diritti di reimpianto o diritti di impianto acquistati dalla riserva regionale.
Qualora voglia, invece, estirpare il vigneto deve dare comunicazione all'Assessorato dell'Agricoltura e al Servizio territoriale di Argea.
Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
I conduttori e le ditte vivaistiche che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze (nota 1)
I soggetti che presentano la richiesta, se sono vivaisti, devono essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante e sementi (vedi scheda informativa sul procedimento di iscrizione).
Le varietà di vite che si vogliono impiantare devono essere iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite.
30 giorni
- prima della realizzazione del vigneto: modello impianto piante madri marze (mod. PMM);
- entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante: modello comunicazione avvenuto nuovo impianto (mod ANI);
- in caso di estirpazione: comunicazione avvenuta estirpazione vigneto (mod. AEV).
La documentazione deve essere presentata a:
Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno n.4 - 09126 Cagliari
(1)La marza è il ramoscello che si taglia da una pianta per innestarlo, a spacco, in un ramo di un'altra pianta.
(2)L'invaiatura è la fase in cui gli acini cambiano colore, passando dal verde al giallo o al rosso, corrispondente all'inizio della maturazione.
(3) Verifica ampelografica: identificazione e classificazione dei vitigni sulla base della diverse caratteristiche delle piante e della morfologia delle foglie e dei frutti.