Concessione in uso e locazione, a titolo gratuito o a canone agevolato, dei beni immobili regionali
Concessione in uso e locazione, a titolo gratuito o a canone agevolato, dei beni immobili regionali
Ultimo aggiornamento: 27-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
La Regione può concedere in concessione o in locazione a titolo gratuito o a canone agevolato i propri beni immobili, adibiti ad uso diverso da quello abitativo, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale.
Le domande presentate a ciascun Servizio demanio e patrimonio sono esaminate dal responsabile del procedimento il quale verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e la legittimazione del richiedente oltre che la conformità dell’utilizzo proposto alle finalità precedentemente indicate.
Una volta conclusa l’istruttoria, il responsabile del procedimento formula al direttore del servizio una proposta motivata nella quale, in caso di esito positivo della verifica, indica la durata della concessione o locazione, gli specifici fini per i quali l’immobile viene concesso o locato, l’ammontare dell’eventuale canone oltre che il giudizio di congruità e fattibilità dell’eventuale progetto presentato dal richiedente.
Nel caso in cui siano presentate più domande per uno stesso bene, l’amministrazione darà priorità al richiedente che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.
La durata delle concessioni e delle locazioni è, normalmente, di sei anni.
Quando lo ritenga opportuno in considerazione delle particolari finalità perseguite dal richiedente, il competente Servizio demanio e patrimonio può stabilire, con determinazione motivata del proprio direttore, una durata superiore, comunque non eccedente i 19 anni.
Il bene può essere concesso in uso o locato per periodi superiori a 6 anni (fino a 50 anni se il richiedente è un ente locale) anche nel caso in cui il concessionario o locatario assuma l’obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione, consistenti e particolarmente onerose, entro termini prestabiliti.
Con cadenza triennale, il Servizio demanio e patrimonio competente per territorio effettua delle verifiche per accertare lo stato dell’immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione necessarieche dovranno essere eseguite a cura e spese del locatario/concessionario.
Nel caso in cui il concessionario o locatario non rispetti gli obblighi assunti con l’amministrazione e le modalità di utilizzo del bene dalla stessa stabilite, il competente Servizio demanio e patrimonio provvede a dichiarare la decadenza dalla concessione o a risolvere il contratto di locazione.
La decadenza dalla concessione è prevista anche per chi viola il divieto di dare in sub-concessione, totale o parziale, il bene.
In caso di esigenze sopravvenute, il Servizio competente per territorio può disporre la revoca della concessione o il recesso dal contratto, prevedendo comunque il rimborso delle spese per le eventuali migliorie apportate, purché preventivamente concordate con l’amministrazione.
L’amministrazione regionale può stabilire che, al termine della concessione o della locazione, le addizioni e le migliorie apportate all’immobile diventino, di diritto e gratuitamente, di sua proprietà.
Possono richiedere la concessione o la locazione a titolo gratuito:
- le università pubbliche, per scopi didattici e di ricerca;
- gli enti ecclesiastici, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto;
- le province ed i comuni, relativamente agli immobili utilizzati come sede di istituzione scolastica;
- i soggetti che esercitano attività di oratorio o simili.
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) iscritte nel registro regionale tenuto presso la Presidenza della Regione, limitatamente agli immobili da utilizzare per servizi pubblici o di pubblica utilità (attività di protezione civile, di collaborazione con il servizio 118 ecc).
Possono richiedere la concessione o la locazione a canone agevolato:
- gli enti locali;
- gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti appartenenti alla Chiesa cattolica ed alle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese previste dall’art. 8 della Costituzione;
- gli enti parco nazionali;
- la Croce rossa italiana;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel relativo registro regionale, tenuto presso la Presidenza della Regione;
- le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro in possesso dei requisiti di seguito indicati.
le istituzioni, fondazioni ed associazioni indicate all’ultimo punto della voce "destinatari" devono:
- perseguire in ambito regionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
- svolgere la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;
- utilizzare i beni di proprietà regionale assicurandone, se compatibili con i propri scopi, l’ottimizzazione, la valorizzazione e l’effettiva fruibilità da parte della collettività.
stabilito nel bando di gara
richiesta di concessione in uso o locazione dell’immobile a titolo gratuito/a canone agevolato, da presentare al competente Servizio demanio e patrimonio dell’Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica.
Nella domanda dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- dati identificativi del richiedente;
- dati identificativi dell’immobile;
- oggetto dell’attività da svolgere;
- finalità di utilizzo del bene;
- autorizzazione del competente organo dell’ente richiedente che garantisca la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
per le concessioni e locazioni a canone agevolato, canone annuo di importo compreso tra il 10 per cento ed il 50 per cento di quello determinato dal competente Servizio demanio e patrimonio sulla base dei valori di mercato. All’interno di questi limiti percentuali, il canone agevolato è stabilito sulla base di criteri che tengono conto:
a) dell’ubicazione e della consistenza dell’immobile;
b) dello stato di vetustà (vedi note) e conseguente approssimativa quantificazione dell’impegno di manutenzione sia ordinaria che straordinaria a carico del concessionario o locatario;
c) della durata della concessione o locazione;
d) delle particolari iniziative progettuali di promozione dell’immobile, nel caso in cui il concessionario intervenga con finanziamenti propri.
L'importo così definito viene adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat con riferimento all’anno precedente.
Inoltre, sia in caso di concessioni e locazioni a canone agevolato che di concessioni e locazioni a titolo gratuito, sono a carico del concessionario o locatario i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che ogni altro onere gravante sull’immobile.
con il termine "vetustà" si intende la caratteristica qualitativa dell'immobile determinata in funzione del periodo trascorso tra la data di ultimazione dei lavori di costruzione ed il momento in cui il bene viene valutato. In base a tale caratteristica l'immobile viene classificato come di nuova, recente o vecchia costruzione.