Congedo per assistere figli minori malati
Congedo per assistere figli minori malati
Ultimo aggiornamento: 12-05-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Assenze del personale regionale
Ai dipendenti ed ai dirigenti regionali è riconosciuta la possibilità di assentarsi per assistere i figli minori malati, purché di età non superiore agli 8 anni.
Fino al compimento dei 3 anni del figlio, per ogni anno di vita del bambino, il dipendente ha diritto a 30 giorni di assenza (computati complessivamente per entrambi i genitori), retribuiti senza alcuna decurtazione. Superati i 30 giorni, il dipendente non ha più diritto allo stipendio.
Nel periodo in cui il figlio ha tra i 3 e gli 8 anni, per ogni anno di vita del bambino, il dipendente ha diritto a 5 giorni di assenza senza stipendio.
Il dipendente interessato deve presentare la domanda di congedo, corredata dal certificato medico, all'ufficio di appartenenza il quale effettua il controllo di primo grado e, successivamente, invia la documentazione al Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione.
Il Servizio verifica la regolarità della documentazione e provvede alla registrazione dell'assenza nella scheda individuale del dipendente. In caso di documentazione insufficiente, richiede l'integrazione e/o la rettifica al dipendente e all'ufficio di appartenenza.
In caso di superamento dei limiti previsti, il Servizio predispone la determinazione di sospensione dello stipendio e la invia all'Assessorato della Programmazione.
dipendenti e dirigenti dell'amministrazione regionale centrale che devono assistere figli malati di età non superiore agli 8 anni.
certificato di malattia del figlio, rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.