ART.23 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ART.23 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Ultimo aggiornamento: 08-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 17 del 17/05/1999, art. 23
La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente gli enti di promozione sportiva mediante concessione di contributi forfettari destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale ordinaria.
Le risorse saranno ripartite con le seguenti modalità:
- una quota pari al 30% dello stanziamento in parti uguali tra gli enti richiedenti;
- il restante 70% in base al numero dei tesserati delle ASD/società sportive affiliate a ciascun ente e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport
Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP operanti in Sardegna.
Riconoscimento da parte del Coni e operatività in Sardegna.
Le domande di contributo dovranno pervenire dalla data di pubblicazione al 10 settembre 2024
reperibile nella sezione modulistica