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Supporto :



ART.23 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE



 Ultimo aggiornamento: 08-07-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON225
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Legge regionale n. 17 del 17/05/1999, art. 23

La Regione è autorizzata a sostenere finanziariamente gli enti di promozione sportiva mediante concessione di contributi forfettari destinati allo svolgimento della loro attività istituzionale ordinaria.

Le risorse saranno ripartite con le seguenti modalità:
- una quota pari al 30% dello stanziamento in parti uguali tra gli enti richiedenti;
- il restante 70% in base al numero dei tesserati delle ASD/società sportive affiliate a ciascun ente e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport

Comitati regionali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP operanti in Sardegna.

Riconoscimento da parte del Coni e operatività in Sardegna.

Le domande di contributo dovranno pervenire dalla data di pubblicazione al 10 settembre 2024

reperibile nella sezione modulistica

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio sport, spettacolo e cinema
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Ufficio: Referente:
Paola Francesca Lepori (tel. 070/6064267; email plepori@regione.sardegna.it)

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