Contributi agli enti che tutelano e rappresentano non vedenti e ipovedenti
Contributi agli enti che tutelano e rappresentano non vedenti e ipovedenti
Ultimo aggiornamento: 26-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Leggi regionali n. 14/1968, n. 54/1993 (art. 9 comma 2) e n. 28/1995 (art. 29)
La Regione eroga contributi a sostegno dell’attività istituzionale degli enti che operano a tutela e in rappresentanza dei ciechi e degli ipovedenti, per garantirne l’uguaglianza delle opportunità e dei diritti, la quale sta alla base dell’effettiva inclusione delle persone con disabilità nel contesto sociale.
In particolare, sono finanziabili le seguenti attività:
- attività “di sportello” rivolte agli utenti di riferimento e finalizzate a facilitarne l’accesso alle diverse prestazioni sociali ad essi riservate;
- promozione, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti, di specifici interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere sensoriali nei diversi ambienti di studio, di lavoro, culturali e di vita in generale;
- promozione e attuazione, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni per la parte di loro competenza, di percorsi di formazione rivolti agli utenti sui temi dell’orientamento, della mobilità e dell’autonomia personale dei ciechi e degli ipovedenti;
- iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori (dipendenti e volontari);
- promozione e attuazione, con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni per la parte di loro competenza, di iniziative che favoriscano il collocamento lavorativo e l’attività professionale degli assistiti;
- campagne informative, campagne divulgative e altre iniziative sui temi della prevenzione della cecità, del recupero visivo, della riabilitazione dei ciechi e degli ipovedenti;
- attività di studio, ricerca e divulgazione delle informazioni nel campo tiflologico e tiflotecnico;
- promozione di iniziative volte alla creazione di reti tra diversi soggetti operanti nel settore dei non vedenti e ipovedenti (o nei settori ad esso funzionali);
- altre attività da autorizzare preventivamente, purché rispondenti alle finalità del contributo e agli scopi statutari dell’ente.
Nel caso in cui l’Assessorato abbia erogato i finanziamenti oltre il primo trimestre dell’anno di spesa, saranno ammesse al contributo anche le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
Lo stanziamento annualmente disponibile è destinato per il 70% a favore delle sezioni provinciali sarde dell’Uici e per il 30% a favore degli altri enti. La quota riservata alle sezioni dell’Uici viene ripartita in proporzione al numero degli associati di ciascuna, mentre la quota destinata agli altri enti è così suddivisa:
- per il 30% in base al numero delle sedi operative di ciascun ente distribuite sul territorio regionale;
- per il restante 70% in base al numero degli iscritti (ciechi e ipovedenti), registrati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e in regola con il pagamento della quota associativa.
La concessione e l’erogazione dei contributi è disposta con determinazione del direttore del Servizio coesione sociale.
Una volta accertati i requisiti dei beneficiari, la regolarità della domanda e la regolare chiusura del rendiconto riferito all’annualità precedente, l’Assessorato erogherà agli enti beneficiari un’anticipazione pari al 70% dell’importo concesso, mentre il saldo del 30% sarà erogato a seguito della presentazione del rendiconto. Nel caso in cui non fosse stato ancora adottato il provvedimento di chiusura relativo al rendiconto dell’annualità precedente, l’anticipazione non potrà superare il 50% dell’importo assegnato: la quota restante sarà erogata una volta adottato il provvedimento di chiusura.
- sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici), riconosciute o di fatto operanti in Sardegna;
- altri enti e organismi che abbiano la stessa natura giuridica e operino in Sardegna a tutela e in rappresentanza dei ciechi e degli ipovedenti.
- avere personalità giuridica;
- avere sede in Sardegna;
- operare senza scopo di lucro e con spirito di solidarietà sociale;
- agire istituzionalmente, per favorirne l’integrazione sociale, in rappresentanza e per la tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti, in modo particolare presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti e istituti che hanno come scopo l’assistenza, l’educazione, la formazione professionale e il lavoro degli stessi ciechi e ipovedenti;
- (nel caso di unità organizzative di enti costituiti a livello nazionale) possedere autonomia amministrativa e finanziaria a livello regionale;
- avere svolto, nell’anno precedente a quello al quale si riferisce il contributo, attività di rappresentanza e tutela comprese tra quelle finanziabili (vedi voce "descrizione");
- operare direttamente, con le proprie strutture organizzative e risorse (umane e materiali), per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- disporre di una sede adeguata e di attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività. Ciascun ente può prevedere nel proprio statuto l’istituzione di un’unica sede a livello regionale o più sedi a livello provinciale aventi un organismo di coordinamento a livello regionale. Ciascuna sede deve, in ogni caso, possedere le caratteristiche elencate all’art. 4 delle direttive approvate con la delibera n. 44/3 del 7 novembre 2012 (vedi sezione normativa).
il contributo deve essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.
- domanda di contributo, da predisporre sul modello disponibile nella sezione modulistica;
- programma illustrativo e dettagliato dell’attività che l’ente intende svolgere nell’anno cui si riferisce il contributo richiesto, nel quale siano specificati, per ciascuna iniziativa proposta: gli ambiti di azione (che dovranno essere ricompresi tra le attività finanziabili), la descrizione dell’attività, le figure responsabili per la realizzazione e i relativi recapiti, gli obiettivi perseguiti, i destinatari, la descrizione della metodologia di realizzazione, il contesto territoriale e sociale, la durata, le fasi e i tempi di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali che si prevede di utilizzare, le attività di pubblicizzazione previste. Nel caso di attività che si prevede di svolgere in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati dovranno essere allegate anche le attestazioni e/o adesioni dei rispettivi legali rappresentanti, specificando il ruolo loro attribuito, anche in termini di eventuale co-finanziamento;
- piano finanziario, redatto a pareggio, che riporti le voci delle entrate e delle singole categorie delle spese. Il piano dovrà essere articolato in coerenza contabile con il programma da svolgere;
- sintetica relazione illustrativa-contabile sull’attività svolta nell’anno precedente, che evidenzi gli eventuali scostamenti rispetto al programma che si intendeva realizzare. la relazione dovrà essere integrata dall’elenco riepilogativo delle spese sostenute e pagate e delle entrate accertate e riscosse;
- (per gli enti che presentano la domanda per la prima volta o in caso di variazioni intervenute rispetto ai documenti presentati negli anni precedenti) atto costitutivo e statuto, che attestino il possesso dei requisiti di ammissibilità precedentemente indicati;
- composizione degli organi statutari con i relativi verbali di nomina (per gli enti che presentano la domanda per la prima volta o in caso di rinnovo degli stessi);
- rendiconto generale delle spese sostenute e pagate nell’anno finanziario al quale si riferisce l’ultimo contributo erogato, da presentare entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del proprio esercizio finanziario, stabilita dallo statuto sociale. Il rendiconto deve essere composto dalla documentazione elencata all’art. 8 delle direttive;
- inventario dei beni di proprietà dell’ente alla data di chiusura dell’anno di riferimento;
- copia conforme all’originale del titolo di detenzione di ciascuna sede (proprietà o contratto di affitto registrato), con relativa visura catastale aggiornata;
- estratto del conto corrente bancario intestato all’ente, dal quale risultino tutti i movimenti bancari dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, riferiti al rendiconto sopra citato;
- elenco di tutta la documentazione presentata, firmato dal legale rappresentante dell’ente.
La documentazione deve essere presentata al seguente indirizzo:
Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio coesione sociale
Via San Simone 60 ( piano 6°) - 09122 Cagliari
(eccetto che per i soggetti esenti per legge) una marca da bollo da 16 euro, da applicare alla domanda di contributo.