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Supporto :



Contributi agli enti pubblici, anche economici, per l'assunzione di lavoratori socialmente utili



 Ultimo aggiornamento: 30-07-2021

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON243
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili - Leggi regionali n. 37/1998, art. 16 e n. 6/2004, art. 9, comma 7

La Regione ha previsto un sistema di incentivi per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. In particolare, possono usufruire dei contributi regionali gli enti pubblici, anche economici, che stabiliscono di assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili.
Compatibilmente alle disponibilità di bilancio, per ogni assunzione è riconosciuto un contributo, da liquidare in quote annuali anticipate, pari a:
- il 100 per cento degli oneri diretti e riflessi del personale, al netto di altre eventuali agevolazioni, per i primi 3 anni;
- il 75 per cento degli stessi oneri per ulteriori due anni.
Tali oneri sono riferiti agli elementi fissi e continuativi, in applicazione del contratto nazionale di lavoro attualmente in vigore.
Per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, l’anticipazione del primo anno comprende anche il contributo statale previsto dalla legge n. 296/2006, precedentemente citato, il cui importo viene detratto nella successiva annualità.

Il Servizio lavoro invia agli enti pubblici che hanno già dichiarato la loro disponibilità alla stabilizzazione una nota informativa contenente gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale riguardo alla stabilizzazione degli LSU, dopodiché gli enti possono presentare la domanda di contributo.
Il Servizio esamina tutta la documentazione presentata e, in caso di esito positivo dell’istruttoria, provvede ad impegnare le somme necessarie alla concessione del contributo, dandone comunicazione all'Ente beneficiario.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, l’Ente deve procedere alle assunzioni e comunicarlo, con un’apposita dichiarazione, all’Assessorato il quale, entro i 90 giorni successivi, eroga il contributo.
Per l’erogazione delle quote successive alla prima è necessario ripresentare la domanda di contributo, confermando la permanenza in servizio dei lavoratori, e produrre la rendicontazione relativa alla quota precedente.

comuni, province, aziende sanitarie locali (asl) ed altri enti pubblici, anche economici, che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili (LSU)

le assunzioni dovranno riguardare, prioritariamente, i lavoratori più vicini all'età pensionabile.
Prima di procedere alle assunzioni, le asl dovranno, inoltre, verificare che i lavoratori non rientrino già in altre iniziative di stabilizzazione, in particolare nel caso di lavoratori utilizzati presso enti con un più elevato rapporto tra numero di LSU e popolazione residente. Per effettuare tale verifica, le asl potranno avvalersi dell'assistenza tecnica offerta dall'IN.SAR S.p.A.

- domanda di contributo, da compilare sul modulo predisposto dall’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
- delibera dell’organo competente dell’Ente con la quale si stabilisce il numero di lavoratori da assumere e si dà mandato al funzionario responsabile di attivare le assunzioni oltre che di richiedere i relativi benefici regionali;
- prospetto economico di previsione dei costi del personale da assumere, con indicazione della categoria e del livello retributivo.

La documentazione deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio lavoro
via San Simone n.60
09131 Cagliari

Per l’erogazione della prima quota annuale occorre, inoltre, presentare una dichiarazione contenente l’elenco nominativo dei lavoratori assunti con le relative date di assunzione, la categoria ed il livello retributivo.

Per l’erogazione delle successive quote annuali occorre, invece, ripresentare la domanda di contributo, accompagnata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione attestante la permanenza in servizio dei lavoratori assunti;
- quadro di rendicontazione degli oneri sostenuti nell’anno precedente;
- prospetto economico di previsione dei costi del personale per l’annualità successiva;
- (per i comuni con meno di 5 mila abitanti) dichiarazione con cui si attesta di aver/non aver ottenuto i contributi statali previsti dall’art. 1, comma 1156, lettera f) della legge n. 296/2006 (vedi sezione normativa) per l’assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili.

le domande di contributo sono istruite e finanziate secondo l’ordine di presentazione, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Via San Simone 60 (piano 8°) – 09122 Cagliari

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