Contributi ai comuni e alle aziende sanitarie locali per il trasporto di persone con disabilità
Contributi ai comuni e alle aziende sanitarie locali per il trasporto di persone con disabilità
Ultimo aggiornamento: 18-01-2022
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 12 del 28/05/1985, art. 92
La Regione eroga contributi ai comuni ed alle aziende sanitarie locali per la gestione del servizio di trasporto delle persone disabili dal loro domicilio ai centri di riabilitazione in cui ricevono le cure.
Le asl che gestiscono direttamente il servizio di trasporto devono inviare il rendiconto delle spese sostenute all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il quale provvede alla liquidazione delle somme richieste.
Qualora, invece, il servizio di trasporto venga dato in gestione a istituti o centri riabilitativi, convenzionati con le asl, la contabilità relativa al servizio e le impegnative sanitarie devono essere inviate ai comuni territorialmente competenti.
I comuni valutano la rispondenza e la conformità della documentazione prodotta, quantificano l'importo spettante a ciascun istituto o centro convenzionato, dopodiché trasmettono, con cadenza annuale, il fabbisogno all'Assessorato, il quale eroga loro i fondi necessari.
A loro volta, i comuni trasferiscono le risorse regionali agli istituti ed ai centri interessati.
- comuni;
- aziende sanitarie locali (asl);
- istituti e centri di riabilitazione convenzionati con le asl
180 giorni
Per le asl: rendiconto delle spese sostenute e fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere, da compilare sull'apposito modello.
Per i comuni: rendiconto delle spese sostenute, da compilare sull'apposito modello.