Contributi ai patronati sociali
Contributi ai patronati sociali
Ultimo aggiornamento: 30-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 29 del 14/11/1956
La Regione concede contributi agli istituti ed agli enti di patronato sociale per finanziare:
a) l’attività assistenziale svolta dalle sedi provinciali e zonali nell’anno precedente a quello di concessione del contributo;
b) l’organizzazione di sedi provinciali e zonali;
c) l’organizzazione di sedi regionali;
d) altre attività di carattere promozionale nei settori di competenza, quali, in particolare, iniziative di formazione e aggiornamento per gli operatori degli istituti di patronato, di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini, di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale.
Le richieste di contributo e la documentazione allegata saranno esaminate dal Servizio coesione sociale, che attribuirà a ciascun ente un punteggio per le varie linee di finanziamento, tenendo conto dei criteri riportati ell'allegato 1 alla delibera n. 35/13 del 28 ottobre (vedi sezione normativa).
Successivamente, il Servizio richiederà un parere sull’assegnazione delle risorse annualmente disponibili ad un’apposita commissione, nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Regione (vedi, in normativa, l’articolo 2 della Legge regionale n. 29/1956) e composta da un rappresentante per ogni Provincia, designato dai patronati.
A partire dall’annualità 2010, in assenza di proposte differenti da parte della commissione, da sottoporre alla Giunta regionale per l’approvazione, lo stanziamento annuale complessivo sarà così ripartito:
- il 75% per l’attività assistenziale;
- il 12,50% per l’organizzazione delle sedi provinciali e zonali, in funzione del rapporto fra attività svolta e personale impiegato;
- il 12,50% per le sedi regionali.
Non saranno, invece, destinati fondi alle attività di carattere promozionale indicate alla lettera d).
Acquisito il parere della commissione, il Servizio predisporrà il piano di ripartizione dei fondi disponibili, in proporzione ai punteggi attribuiti, e individuerà gli importi da assegnare a ciascun ente beneficiario per le varie voci di contributo.
Successivamente, il direttore del Servizio provvederà, con propria determinazione, all’approvazione del piano di ripartizione e all’impegno delle somme assegnate ai vari enti.
I contributi saranno erogati in due quote:
- un’anticipazione pari al 90 per cento dell’importo concesso;
- il restante 10 per cento, a saldo, dopo l'acquisizione dei verbali di accertamento redatti dagli ispettorati provinciali del lavoro in relazione all’attività svolta dagli enti di patronato. Per quanto riguarda la linea di finanziamento indicata alla lettera d), il saldo sarà erogato al momento dell’approvazione del rendiconto generale relativo alle attività svolte, da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo.
istituti ed enti di patronato e di assistenza sociale che operano in Sardegna
- operare senza scopo di lucro;
- essere giuridicamente riconosciuti ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 152 (vedi sezione normativa);
- svolgere attività assistenziale.
30 aprile di ogni anno
domanda di contributo, completa di marca da bollo e delle seguenti informazioni:
- numero di codice fiscale;
- numero del conto corrente, con relativo codice IBAN, per l’accreditamento del contributo eventualmente concesso;
- nome, cognome, luogo e data di nascita degli amministratori in carica (componenti del comitato direttivo/consiglio/...) e nominativo dei componenti gli organi di controllo (revisori/sindaci).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) decreto di riconoscimento (vedi, in normativa, l’art. 3 della legge n. 152 del 30 marzo 2001). Il decreto dovrà essere presentato esclusivamente dagli istituti e dagli enti che richiedono il contributo per la prima volta;
2) dichiarazione contenente gli estremi di iscrizione al registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo in cui l’ente ha la sede legale e svolge la sua attività (per gli enti che richiedono il contributo per la prima volta e che hanno ottenuto il riconoscimento definitivo previsto dal comma 4 dell’art. 3 della legge 152/2001 precedentemente citata);
3) tabelle relative ai dati riassuntivi e statistici che dimostrino l'attività assistenziale e dell’organizzazione svolte nell’anno precedente a quello cui si riferisce l’assegnazione del contributo. Le tabelle dovranno essere preventivamente vidimate dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. ln alternativa l'Ente potrà presentare copia delle medesime tabelle trasmesse alle Direzioni Territoriali del Lavoro per la vidimazione, allegando doverosamente copia della lettera di trasmissione (riportante timbro e data di avvenuta consegna) alla D. T.L. competente, entro il 30 aprile di ogni anno;
4) elenco analitico delle spese sostenute e finanziate con il contributo regionale, con riferimento all’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo, a titolo di rendiconto (l’elenco servirà a dimostrare il regolare impiego dei fondi regionali);
5) programma per lo svolgimento di eventuali altre attività nel campo della sicurezza sociale rivolte ai lavoratori, corredato dal preventivo di spesa.
Alla documentazione indicata ai punti 2), 3) e 4) dovrà essere allegata una dichiarazione (anche unica per tutti e tre i punti) che attesti l’esattezza e la veridicità dei dati comunicati, firmata dal legale rappresentante dell’ente ed accompagnata da una fotocopia del suo documento d’identità.
La documentazione dovrà essere presentata all'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio coesione sociale, a mano o tramite raccomandata. In quest’ultimo caso, farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.
una marca da bollo da 16 euro (eccetto che per i soggetti esenti).