ART.4 COMMA 24 LETT.B) L.R. N. 3/2008 - CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA DEI DISABILI INTELLETTIVI ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI BENEMERITE RICONOSCIUTE DAL CONI
ART.4 COMMA 24 LETT.B) L.R. N. 3/2008 - CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA DEI DISABILI INTELLETTIVI ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI BENEMERITE RICONOSCIUTE DAL CONI
Ultimo aggiornamento: 08-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 3 del 2008 art. 4, comma 24, lett. b)
La Regione sostiene l'attività sportiva non agonistica degli atleti disabili.
In particolare, l'Assessorato regionale della Pubblica istruzione rimborsa le società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal Coni.
Modalità per la rendicontazione
Sono ammesse spese per attività svolte nel territorio regionale e, per una quota massima del 20%, per attività svolte in territorio extraregionale.
Società sportive isolane per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite* riconosciute dal CONI.
essere iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport
Le domande di contributo dovranno pervenire dalla data di pubblicazione al 10 settembre 2024
Reperibile nella sezione modulistica
*L'associazione sportiva benemerita nell'ordinamento sportivo italiano è una forma di riconoscimento assegnato dal CONI ad associazioni o federazioni che hanno conseguito particolari benemerenze nell'ambito sportivo.