Contributi per centri antiviolenza e case di accoglienza
Contributi per centri antiviolenza e case di accoglienza
Ultimo aggiornamento: 01-12-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Leggi regionali n. 8 del 07/08/2007 e n. 26 del 12/09/2013
La Regione promuove e coordina iniziative per contrastare la violenza di genere e lo stalking e per assicurare soccorso e supporto alle vittime. In particolare, sono previsti contributi per l’organizzazione e il funzionamento delle seguenti strutture:
- le case di accoglienza, strutture di ospitalità temporanea che accolgono e sostengono donne con i loro figli minori che siano in condizione di disagio e che, a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, abbiano necessità di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo. Tali strutture possono essere istituite in comuni con almeno 30 mila abitanti;
- i centri antiviolenza, servizi di ascolto e sostegno che svolgono attività di tutela legale, di affiancamento e di consulenza psicologica e sociale. I centri assicurano aiuti pratici e immediati per sottrarre le donne vittime di violenza alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena, formulano percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di violenza e promuovono iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione in relazione al problema.
I centri antiviolenza attivano, inoltre, specifici sportelli per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking. In particolare, tali sportelli forniscono servizi di supporto, quali assistenza legale e psicologica alle vittime, e attuano iniziative di prevenzione e informazione.
Per il 2013 i contributi, finanziati con risorse statali, sono stati assegnati ai nove centri antiviolenza (e relativi sportelli antistalking) e alle cinque case di accoglienza già operanti in Sardegna.
Per il 2014 le risorse complessivamente disponibili, sia regionali che statali, sono state ripartite con gli stessi criteri alle stesse strutture e saranno così erogate:
- il 70% dell’importo assegnato sarà erogato a titolo di anticipazione, una volta rilevata la continuità dell’attività svolta e dopo che l’Ente beneficiario avrà presentato la documentazione relativa alle spese sostenute nell’anno precedente e i dati sulle prestazioni erogate;
- il restante 30% sarà erogato in seguito alla presentazione della certificazione della spesa relativa all’anticipo erogato.
Gli enti locali in cui hanno sede le strutture beneficiarie dovranno garantirne il funzionamento compartecipando alle loro spese. Tale compartecipazione dovrà risultare nella rendicontazione dell’ente locale beneficiario del contributo, in particolare nella relazione annuale delle attività svolte.
a) enti locali (comuni, province...);
b) enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che:
- abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e sui minori e la solidarietà alle vittime;
- dimostrino di disporre di personale adeguato per tali compiti e di avere almeno tre anni di esperienza in questo specifico settore.
Gli enti locali possono usufruire del finanziamento singolarmente, in forma associata tra loro e/o con gli enti indicati alla lettera b).
180 giorni
la relazione annuale e il rendiconto devono essere presentati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
gli enti gestori delle strutture beneficiarie dei contributi dovranno presentare una relazione sulle attività svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, corredata dei dati relativi agli utenti assistiti e della rendicontazione delle spese sostenute nello stesso periodo.
La Regione intende riorganizzare la rete delle strutture e degli interventi. Pertanto, per il 2015 la programmazione di questi ultimi avverrà tramite avviso pubblico rivolto ad enti locali, associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ed altri enti privati operanti nel settore.