Contributo per il diritto allo Studio
Contributo per il diritto allo Studio
Ultimo aggiornamento: 26-08-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 - Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Legge n. 448 del 23 dicembre 1998
La Regione concede contributi ai Comuni della Sardegna al fine della concessione dei seguenti interventi per il diritto allo studio:
⦁ borsa di studio regionale (Legge regionale n° 5/2015 articolo 33, comma 26)
Si tratta di contributi per le spese didattiche sostenute nell’ultimo anno scolastico concluso con riferimento agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado;
⦁ fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo 27). Si tratta di rimborsi spese per l'acquisto dei libri di testo sostenute nell’anno scolastico in corso con riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La dotazione finanziaria complessiva è ripartita tra i Comuni della Sardegna in modo proporzionale al numero di residenti per fascia d'età, tenendo in considerazione il target di riferimento di ciascun intervento e sulla base degli ultimi dati Istat disponibili.
Per la borsa di studio possono presentare la domanda lo studente maggiorenne o il genitore/tutore dello studente minorenne delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 14.650,00 euro.
Per il buono libri possono presentare la domanda lo studente maggiorenne o il genitore/tutore dello studente minorenne delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 20.000,00 euro.
Per poter accedere, deve essere compilata l’apposita Domanda a cui devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Solo per il Buono libri:
· - per i libri di testo già acquistati: la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
· - per i libri di testo non ancora acquistati: l’elenco dei libri di testo adottati dalla scuola per la classe di riferimento e la sezione, se conosciuta..
- La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro i termini previsti dall'avviso annuale
- I Comuni devono trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche, il rendiconto degli interventi entro i termini previsti dalla regione