CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
Ultimo aggiornamento: 01-03-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e legge regionale n. 32 del 30 agosto 1991
L'Assessorato dei Lavori pubblici eroga finanziamenti ai Comuni destinati alla concessione di contributi in favore dei privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti, ovvero in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
Gli utenti interessati all'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati, al Comune in cui è ubicato l'immobile, entro il 1° marzo di ogni anno.
A seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo per verificare: la fondatezza della richiesta (esistenza dell’ostacolo alla deambulazione e idoneità dell’intervento proposto al fine di superare l’ostacolo esistente); che le opere non siano già eseguite o iniziate; che la spesa prevista sia congrua.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei comuni inviano all'Assessorato regionale dei Lavori pubblici lil proprio fabbisogno. L'Assessorato verificata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dai comuni, quindi, stila le graduatorie regionali. I criteri di priorità per l'inserimento delle domande nella graduatoria definitiva, sono: la precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l’invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune.
I contributi vengono erogati agli enti in un'unica soluzione. Le determinazioni adottate nell’ambito del procedimento vengono pubblicate tra gli Atti nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sono comunicate ai Comuni interessati.
Il comune, preso atto delle determinazioni di impegno e liquidazione, procede in applicazione delle graduatorie definitive a comunicare ai beneficiari delle domande che possono essere finanziate, l’acquisizione del diritto all’ottenimento del contributo.
Il Comune procede all'erogazione dei contributi dopo la presentazione delle pezze giustificative di spesa (fatture quietanzate), previa verifica di corrispondenza del loro importo alla entità del contributo riconosciuto: l’importo del contributo erogabile è pari a quello concesso (calcolato ai sensi dell’art. 9 c. 2 della L. 13/1989), qualora la fattura confermi la previsione di spesa dichiarata nella domanda, ovvero è quello rideterminato in caso di importo fatturato inferiore alla spesa preventivata.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2582,29 ad € 12.911,42; è aumentato di un ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,43 a € 51.645,68.
I destinatari del procedimento sono i comuni
I beneficiari finali del contributo sono i privati
I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:
- essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989) - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- avere la residenza, nonché la dimora abituale nell'alloggio/immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. In tal caso, il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo;
- avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere.
90 giorni, salvo proroghe, nei termini di legge, motivate da esigenze istruttorie
Le domande devono essere presentate presso il comune in cui è sito l’immobile entro il 1° marzo di ciascun anno.
I comuni devono inviare alla Regione l’elenco delle domande ammesse entro il 31 marzo di ciascun anno.
"Il Modello A deve pervenire al Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici (llpp.ser@pec.regione.sardegna.it), esclusivamente utilizzando la PEC istituzionale del Comune, entro il 31 marzo dell’annualità di riferimento. Nell'oggetto della PEC dovrà indicarsi “Comune di _____ - Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche – Anno 20XX”.
Entro il 1° marzo di ogni anno, il privato deve presentare al comune, in cui le opere di abbattimento delle barriere architettoniche devono essere effettuate, la seguente documentazione:
- domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda fornito dai comuni competenti (vedi modello allegato) (lo schema di domanda predisposto dall'Assessorato);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modello allegato);
- certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);
- in caso di invalidità totale: certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.
NOTA BENE: con esclusivo riferimento all’annualità 2021, le istanze relative ad interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989, potranno essere presentate entro il 1° settembre 2021.”.
Non sono ammissibili a contributo:
-“gli interventi in edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 (edifici Post 1989) se tali interventi non sono conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236”