Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari - Rimborso annualità 2023
Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari - Rimborso annualità 2023
Ultimo aggiornamento: 11-07-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Art. 17, comma 2, Legge regionale 29 aprile 2003 n. 3 “Legge Finanziaria 2003” - Legge regionale 29 dicembre 2023 n. 19 “Bilancio di previsione 2024-2026” – Deliberazione della Giunta regionale 2/1 del 18 gennaio 2024
La Regione, con apposito avviso pubblico, eroga contributi a favore delle organizzazioni di volontariato per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge regionale n. 3 del 29 aprile 2003, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale nella seduta del 1 giugno 2023 con deliberazione n. 19/67.
Il contributo è erogabile esclusivamente a copertura dei periodi assicurativi successivi all’acquisizione della qualifica di Organizzazione di volontariato e a rimborso dei premi pagati nel corso del periodo indicato nell’avviso pubblico.
Non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative dei volontari per le quali le organizzazioni di volontariato fruiscono o hanno fruito o fruiranno di copertura o rimborso ad altro titolo.
La somma disponibile in bilancio, è suddivisa, tra tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, fatto salvo il non superamento, per ciascuna di esse, delle spese effettivamente sostenute ritenute ammissibili; nel caso in cui tali risorse non siano sufficienti, si procederà ad una ripartizione proporzionale delle stesse.
Al fine di razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione, le soglie minime e massime rimborsabili sono fissate rispettivamente in euro 100 (cento) ed euro 8.000 (ottomila).
La Regione effettuerà le verifiche istruttorie necessarie sulle richieste di contributo ricevute; in esito alle stesse sarà disposta la liquidazione dei contributi qualora sussistano le condizioni di legge
Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le Organizzazioni di Volontariato in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale in Sardegna;
b) iscrizione, alla data di presentazione della domanda, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
I requisiti indicati nei punti a) e b) devono permanere fino alla conclusione del procedimento di erogazione del contributo (atto di liquidazione).
La richiesta di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato unicamente per via telematica mediante il sistema informatico Sportello Unico dei Servizi – SUS - raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it ;
Per accedere al SUS è richiesta l’autenticazione con SPID o CNS.
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente mediante il sistema informatico Sportello Unico dei Servizi - SUS - raggiungibile al seguente indirizzo: http://sus.regione.sardegna.it a partire dalle ore 00:01 del 12 luglio 2024 e sino alle ore 23:59 del 9 agosto 2024.
Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta.
Alla richiesta di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
A) copia del/i contratto/i di polizza, comprensivo/i di eventuali appendici e/o atti di rinnovo e/o variazione e/o regolazione di premio, che assicura/assicurano i volontari, di cui si avvale l’Organizzazione, contro gli infortuni e le malattie connessi alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il contratto di polizza deve riportare i seguenti dati:
le condizioni di polizza;
la denominazione della compagnia di assicurazione e l’agenzia di riferimento;
il numero della polizza;
il contraente della polizza;
i rischi per i quali sono assicurati i volontari;
il numero di soggetti assicurati;
B) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzando i modelli allegati al presente Avviso e scaricabili dal sistema SUS) con le quali il rappresentante legale dell’ente richiedente il contributo dichiara la posizione dell’Organizzazione di volontariato con riferimento:
- al DURC;
- alla esistenza di posizioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate;
- alla assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/197;
Le dichiarazioni sostitutive vanno compilate in ogni parte e vanno firmate con firma digitale oppure con firma autografa. Se il documento è firmato con firma autografa va allegato anche copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
C) copia dei documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi (copia delle quietanze di pagamento oppure copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’Agenzia Assicurativa oppure - solo in caso di ODV che hanno aderito a polizze nazionali - copia delle attestazioni di avvenuto pagamento dei premi assicurativi rilasciate dall’ente che riscuote i premi a livello territoriale.
Le quietanze e le attestazioni devono contenere i seguenti dati:
ramo assicurativo;
numero di polizza;
importo pagato e data in cui è stato effettuato il pagamento;
firma del soggetto che riceve il pagamento.
Le quietanze di pagamento e le attestazioni contenenti i dati sopra indicati dovranno riportare come data di pagamento una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno 2023 altrimenti non saranno ammesse a rimborso.
Non sono considerate quietanze di pagamento le fotocopie degli assegni e dei bonifici. Le stesse, pertanto, non saranno considerate valide ai fini dell’ottenimento del contributo.
Qualora l’Organizzazione di volontariato presenti un’istanza incompleta, l’Ufficio provvederà a chiedere le integrazioni che dovranno essere trasmesse dall’Organizzazione entro un termine non superiore a 15 giorni decorrenti dal ricevimento di apposita comunicazione tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS). Decorso inutilmente il termine assegnato per la trasmissione della documentazione richiesta, l’Organizzazione sarà esclusa dal beneficio qualora non sussistano le condizioni per l’erogazione del contributo.
Si precisa che:
l’Ufficio effettuerà una sola richiesta di integrazioni;
l’Organizzazione di volontariato dovrà trasmettere le integrazioni richieste unicamente tramite il Sistema SUS nel quale avrà la possibilità di trasmettere le integrazioni una sola volta.
Nel corso del procedimento e fino alla sua conclusione, l’Ufficio si riserva di chiedere ai Beneficiari ulteriore documentazione qualora necessario nell’ambito del procedimento.
La liquidazione delle somme avverrà esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'associazione.
Gli elenchi delle Organizzazioni ammesse o non ammesse al contributo, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e la pubblicazione degli stessi sarà notificata a ciascuna associazione attraverso lo Sportello Unico dei Servizi – SUS con l’indicazione dell’apposito link.