Art. 28 - CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A SINGOLE TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE
Art. 28 - CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A SINGOLE TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE
Ultimo aggiornamento: 01-08-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 17 del 1999, art. 28
La Regione concede contributi alle società e associazioni sportive non professionistiche sarde, alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale.
Il contributo ha carattere forfetario e verrà concesso tenuto conto:
- del valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa interessata;
- dell’area geografica di svolgimento dell’iniziativa;
- della durata dell’iniziativa;
- del numero di partecipanti alla trasferta;
- della premialità prevista per la partecipazione a campionati internazionali federali e a campionati nazionali federali;
Società e associazioni sportive non professionistiche sarde regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport; Istituzioni scolastiche operanti in Sardegna:
- per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative sportive in territorio extra regionale.
Federazioni ed Enti di promozione sportiva:
- per la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza a manifestazioni ed iniziative sportive in territorio extra regionale.
Sono ammesse a contributo le società e associazioni sportive non professionistiche sarde affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o del C.I.P. e/o agli Enti di Promozione sportiva; le Istituzioni scolastiche operanti in Sardegna; le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione sportiva, nelle loro articolazioni territoriali, unicamente per la partecipazione con le loro rappresentative alle trasferte extra regione.
Sono considerate ammissibili solo le trasferte effettuate per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive organizzate sotto l’egida delle competenti Federazioni o Enti di Promozione sportiva.
Le domande di contributo dovranno pervenire dal 15 luglio al 7 ottobre 2024
La richiesta di contributo deve essere presentata unicamente per via telematica mediante il sistema informatico on line appositamente predisposto dalla Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi).
Dal 1 gennaio 2019 le “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” hanno diritto all’esenzione del pagamento del bollo, come previsto dall’art.27 bis, allegato B del D.P.R. n.642 del 26/10/1972, così come modificato dal comma 646 art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.
Gli Organismi non esenti dovranno seguire le indicazioni della sezione "pagamento bollo".