Contributi per la realizzazione, gestione, manutenzione e risanamento dei campi nomadi
Contributi per la realizzazione, gestione, manutenzione e risanamento dei campi nomadi
Ultimo aggiornamento: 17-12-2018
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale 9 marzo 1988 n. 9, art. 3, comma 3 - Contributi per la tutela dell'etnia e della cultura nomade
La Regione eroga contributi a favore di comuni e province per la tutela dell'etnia e della cultura nomade. In particolare, sono previsti finanziamenti per la realizzazione, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il risanamento dei campi di sosta o transito.
Gli enti interessati al finanziamento dovranno rispettare le seguenti indicazioni:
- le aree attrezzate dovranno essere strutturate in un numero di piazzole di sosta non superiore, di norma, a venti;
- ogni piazzola dovrà essere fornita sia di allaccio per l’acqua che di energia elettrica indipendente e dovrà accogliere uno o più nuclei familiari (tendenzialmente non più di tre), sulla base alle scelte espresse autonomamente dalle stesse famiglie e nel rispetto delle etnie presenti;
- l’autorizzazione all’utilizzo della piazzola dovrà essere concessa sulla base di un atto di impegno che preveda il pagamento di un canone mensile, rapportato alle capacità economiche della popolazione nomade, e degli oneri derivanti dalle utenze per i consumi;
- coloro che richiederanno l’autorizzazione all’utilizzo della piazzola dovranno impegnarsi ad assicurare costantemente l’assolvimento dell’obbligo scolastico per i minori;
- l’autorizzazione dovrà avere una durata di massimo 2 anni e potrà essere rinnovata per coloro che avranno rispettato gli impegni assunti.
Il competente Servizio dell'Assessorato esaminerà le domande presentate, verificando la correttezza della documentazione allegata.
Sulla base delle richieste e della disponibilità finanziaria, il Servizio predisporrà il programma annuale di interventi, che sarà approvato dalla Giunta regionale.
Successivamente all'approvazione, il Servizio comunicherà agli enti beneficiari la concessione del contributo ed i termini entro i quali presentare la documentazione conclusiva.
La realizzazione degli interventi sarà delegata agli enti beneficiari, i quali dovranno, quindi, curare la progettazione, l'appalto, la direzione e l'esecuzione dei lavori, oltre che il collaudo dell'opera.
Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
a) un primo 10 per cento dell'importo assegnato, contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza l'erogazione del finanziamento;
b) un secondo 75 per cento al momento dell'affidamento dei lavori;
c) la quota restante una volta che l’ente avrà speso il 90 per cento degli acconti ricevuti.
comuni e province
180 giorni
31 gennaio di ogni anno
- domanda di contributo, indirizzata all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- progetto preliminare dell'intervento e relativo preventivo di spesa.