AIUTI AI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
AIUTI AI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
Ultimo aggiornamento: 29-10-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Settore non ortofrutta. L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, art. 21, comma 6
La Regione finanzia la realizzazione di programmi diretti a sostenere l'attività di commercializzazione delle organizzazioni di produttori (OP)) non ortofrutticoli che abbiano ottenuto il riconoscimento. L'obiettivo è quello di accrescere l'attrattività delle organizzazioni e rendere più flessibile ed efficiente il loro funzionamento.
Il finanziamento è concesso nella misura del 50% del fondo di esercizio costituito dalle organizzazioni di produttori e non può superare 300 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. I fondi di esercizio verranno alimentati per il restante 50% dai contributi dei soci. L’aiuto è concesso in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023.
Le OP possono ottenere la concessione di un’anticipazione pari al 50% del contributo riconosciuto per l’annualità di riferimento, previa presentazione di contratto autonomo di garanzia di pari importo, a favore dell’Agenzia Laore competente che resterà operante fino al momento del rilascio della dichiarazione liberatoria da parte della stessa.
Il programma di attività, approvato dall'assemblea dei soci o dal Consiglio di amministrazione e successivamente ratificato dall'assemblea dei soci, deve essere presentato all’Agenzia Laore entro il 15 settembre di ogni anno.
L’Agenzia Laore Sardegna assunta la decisione in merito all'approvazione o al rigetto del programma di attività la comunica alle OP entro il 15 dicembre e, contestualmente, comunica l'importo del fondo di esercizio approvato.
I programmi di attività possono avere durata massima triennale, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione e possono essere rinnovati più volte, per un periodo uguale o differente.
Per ogni annualità successiva dovrà essere presentato, entro il 15 settembre di ogni anno, il progetto esecutivo approvato dal Consiglio di amministrazione o Amministrazione Unico, o in caso di conferma del progetto presentato in sede pluriennale, una comunicazione di conferma.
Sono soggetti beneficiari le organizzazioni di produttori riconosciute in conformità alla DGR n. 44/87 del 12.11.2019 (modificata dalla DGR 38-24 del 17.11.2023) e iscritte nell’Elenco regionale delle OP riconosciute in tutti i settori eccetto ortofrutta e olivicolo – oleario.
La OP deve presentare un programma di attività cosi articolato:
A) Presentazione della OP
B) Regolamento per l’alimentazione del fondo di esercizio
C) Descrizione degli obiettivi generali del programma
Il programma di attività dovrà contenere una descrizione dettagliata degli obiettivi che intende perseguire, di cui almeno uno dei seguenti:
Obiettivo 1: Valorizzazione e promozione della produzione
Obiettivo 2: Rafforzamento e miglioramento della commercializzazione
Obiettivo 3: Promozione dello sviluppo sostenibile
D) Descrizione delle azioni, quadro riepilogativo delle azioni e delle spese, descrizione delle modalità di alimentazione del fondo di esercizio.
- programma di attività articolato come indicato nel punto precedente
Richiesta dell'aiuto: 15 settembre di ogni anno
Richiesta anticipazione: 31 maggio di ogni anno
Presentazione della rendicontazione delle spese sostenute: 31 gennaio di ogni anno