Contributi per le attività istituzionali degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale
Contributi per le attività istituzionali degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale
Ultimo aggiornamento: 30-07-2021
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge regionale n. 13 del 30/04/1991, art. 72
La Regione concede contributi a sostegno delle attività istituzionali di associazioni ed enti che operano, senza scopo di lucro, nel settore della sicurezza sociale.
In particolare, lo stanziamento annuale di bilancio verrà ripartito tra gli Enti e Organismi aventi diritto in misura non superiore al 90% della spesa preventivata e ritenuta ammissibile da questo Servizio sarà concesso in ragione di:
1) non più di due terzi per la realizzazione dei programmi rivolti al raggiungimento degli scopi sociali ricompresi tra le attività istituzionali degli Enti e più precisamente:
- attività di studio, ricerca e documentazione su problematiche di particolare rilievo sociale;
- stampa dei testi ed editoria attinente il programma;
- promozione di iniziative per favorire la conoscenza e l’ approfondimento delle problematiche riguardanti il settore della Sicurezza Sociale;
- convegni, tavole rotonde e seminari;
- stage formativi per il personale dipendente e volontario;
- divulgazione delle attività a mezzo stampa o per via telematica;
- missioni del personale dipendente e volontario inerenti l’ attività in programma;
- gite sociali;
- altre attività ricadenti nel campo della sicurezza sociale da autorizzare preventivamente.
2) Non meno di un terzo per le spese generali di funzionamento:
- compensi per personale dipendente o collaboratori con esclusione dei soci volontari;
- fitto locali sedi operative – condominio – pulizie;
- manutenzioni e riparazioni;
- mobili ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività;
- materiali di ufficio, cancelleria, stampati;
- spese postali;
- utenze telefoniche, elettriche, acqua.
L'erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:
1) in via anticipativa nella misura del 90% del contributo concesso, su richiesta dell’ Ente avente diritto; dette anticipazioni possono essere utilizzate dai beneficiari esclusivamente per le attività svolte nell’anno finanziario di riferimento del relativo provvedimento di concessione;
2) il restante 10%, riferito sempre alle spese per l’anno finanziario di riferimento, dietro presentazione del rendiconto generale che dovrà essere redatto secondo lo schema pubblicato in allegato al presente avviso.
3) L’ intero contributo potrà essere anticipato per il complessivo importo concesso, previa sottoscrizione di apposita fidejussione.
I contributi concessi secondo i suddetti criteri approvati, saranno rideterminati in via definitiva in misura percentuale non superiore al 90% delle spese ammesse a rendiconto.
La quota di contributo non utilizzata dovrà essere restituita maggiorata degli interessi legali maturati.
I termini dell’ istruttoria delle domande in argomento, sono stabiliti in 60 giorni lavorativi, al termine dei quali sarà redatto e pubblicato un elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con indicazione del relativo importo, e l’elenco dei soggetti esclusi, con le relative motivazioni di esclusione.
associazioni ed enti che operano, senza scopo di lucro, nel settore della sicurezza sociale
- essere in possesso della personalità giuridica, riconosciuta in base alla normativa vigente in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus);
- essere costituiti secondo la forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei propri fini. L’atto costitutivo deve essere stato redatto come atto notarile o scrittura privata, approvata ed integrata con gli estremi di registrazione;
- avere uno statuto che preveda, tra le finalità istituzionali, lo svolgimento di attività nel settore della sicurezza sociale;
- aver svolto, nell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo, attività nel settore della sicurezza sociale, adeguatamente documentata;
- svolgere le attività istituzionali con proprie strutture organizzative;
- (nel caso di enti costituiti a livello nazionale) possedere autonomia amministrativo-finanziaria a livello regionale;
- essere rappresentativi di categorie sociali espressamente indicate nel proprio statuto;
- non essere titolare di convenzioni in atto con l'Amministrazione regionale e con le aziende sanitarie locali (asl) e strutture pubbliche correlate;
entro il 29 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle attività programmate.
1)domanda in carta semplice (modello 1) da presentare all'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corredata dalla seguente documentazione:
- programma di attività e iniziative che l'ente intende svolgere, articolato secondo l’elenco riportato alla voce descrizione;
- bilancio di previsione con relativa delibera consiliare di approvazione e dettagliato preventivo finanziario a pareggio, suddiviso in spese di funzionamento e spese di attività, nel quale siano indicati i costi per ciascuna voce di spesa con le relative entrate;
- relazione sull’ attività svolta nell’ esercizio precedente con l’ elenco delle spese sostenute e pagate;
- nel caso di richiesta di anticipazione della complessiva quota di contributo spettante, copia autenticata della fidejussione sottoscritta;
- (per gli enti che presentano domanda per la prima volta) atto costitutivo e statuto dell'organismo richiedente che attestino il possesso dei requisiti richiesti;
2)dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, redatta dal Legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato (allegare copia della delega) (Allegato 2) contenente:
- elenco delle sedi operative provinciali e locali articolate sul territorio regionale;
- elenco del personale (dipendente e volontario) adibito;
- composizione degli organi statutari con i relativi verbali di nomina (per gli enti che presentino la domanda per la prima volta);
- numero degli associati regolarmente iscritti alla data della presentazione dell’ istanza di contributo;
- elenco e generalità degli amministratori in carica con l’ obbligo di aggiornamento in caso di variazione (per gli enti consolidati);
- attestazione di non essere titolare di convenzioni in atto con l’Amministrazione Regionale con le Aziende sanitarie locali e strutture pubbliche correlate (art.72, comma 3, L.R. n.13/1991);
- attestazione che l’ associazione non è soggetta alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES in quanto ONLUS;
- rendiconto generale (modello 3), munito dei giustificativi di spesa e della certificazione rilasciata che dovrà essere presentato entro il 31 marzo dell’ anno successivo a quello di concessione del contributo;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.