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Supporto :



AIUTI ALLE AZIENDE CHE ALLEVANO BOVINI DA LATTE COLPITI DA TUBERCOLOSI NEL PERIODO 1 GIUGNO 2008 – 31 DICEMBRE 2010



 Ultimo aggiornamento: 17-01-2012

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoCON34
TIPOLOGIA
Sussidi, Contributi, Agevolazioni Sussidi, Contributi, Agevolazioni
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

Indennizzi per la perdita di reddito. Legge regionale n. 8 del 1998, art. 23.

La Regione concede un aiuto alle aziende specializzate nell'allevamento di bovini da latte colpite da focolai di tubercolosi bovina nel periodo compreso tra il 1° giugno 2008 e il 31 dicembre 2010.
L'aiuto consiste in un compenso per le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle misure restrittive imposte dall'Autorità sanitaria:
- divieto di monta;
- divieto di ripopolamento.

L'aiuto è concesso una sola volta in misura pari al 100% del valore della perdita di reddito tenuto conto:
- del periodo intercorso tra l'abbattimento dei singoli capi di sesso femminile di età superiore ai 28 mesi e il momento in cui l'Autorità sanitaria ha rilasciato il consenso al ripopolamento dell'allevamento, per un periodo massimo di 240 giorni;
- delle medie di produzione giornaliere riferibili ai capi abbattuti nel periodo immediatamente precedente l'inizio degli abbattimenti ricavabili dai dati disponibili sugli applicativi Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) in applicazione del regime delle quote latte o, per i capi iscritti al Libro genealogico, dai controlli funzionali effettuati dall'APA competente per territorio;
- del prezzo corrisposto al produttore per il latte conferito al primo acquirente nei sei mesi immediatamente precedenti all'inizio degli abbattimenti e desunto dalle fatture relative ai conferimenti di latte; qualora il produttore trasformi in proprio il latte prodotto, il prezzo
sarà determinato sulla base della media dei prezzi corrisposti da almeno tre primi acquirenti operanti nel territorio in cui è ubicato l'allevamento sede di focolaio nei sei mesi immediatamente precedenti l'inizio degli abbattimenti;
- dei costi di produzione non sostenuti dall'azienda stessa a causa della malattia e determinati sulla base dei dati economici regionali elaborati dall'Inea, sede regionale per la Sardegna, nell'ambito della tenuta della Rete di informazione contabile agricola (RICA);
- degli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi volontari.

L'Assessorato dell'Agricoltura liquiderà ad Argea Sardegna le risorse finanziarie che occorreranno per l'attuazione dell'intervento.

Le domande di indennizzo possono essere presentate dagli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, oppure dai detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

Aziende produttrici di latte, titolari di quota individuale di produzione sia del tipo "consegna" che del tipo "vendita diretta"*.

- essere state colpite da focolaio di tubercolosi bovina nel periodo compreso tra il 1° giugno 2008 e il 31 dicembre 2010;
- essere state soggette, per ordine dell'Autorità sanitaria pubblica, alle misure di restrizione previste dai piani di eradicazione.

20 gennaio 2012 (ore 14)

- domanda di aiuto;
- fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identità;
- una copia conforme delle fatture relative ai conferimenti di latte per il latte conferito al primo acquirente nei sei mesi immediatamente precedenti all’inizio degli abbattimenti (qualora il produttore non trasformi in proprio il latte prodotto);
- autorizzazione per iscritto del titolare del registro di stalla a richiedere e riscuotere il contributo (qualora il produttore sia detentore dell'allevamento).

La domanda deve essere presentata a:
Argea Sardegna
Area di coordinamento Istruttorie e attività ispettive
Viale Adua, 1 – Sassari.

Il termine "consegna" indica qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattierocaseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo.

Il termine "vendita diretta" indica qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, e qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari.

Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (Argea Sardegna)
Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA
Viale Adua, 1 - 07100 Sassari
Telefono: 079/2068481 -82 -83
Fax: 079/2068550

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