AIUTI ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE COLPITE DAGLI INCENDI NEL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2011
AIUTI ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE COLPITE DAGLI INCENDI NEL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2011
Ultimo aggiornamento: 25-02-2020
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Argea eroga un sussidio di emergenza alle aziende zootecniche colpite dagli incendi per l'acquisto degli alimenti zootecnici necessari a garantire la sopravvivenza del bestiame allevato per un periodo di quattro mesi.
L'intensità del sussidio è determinata sulla base del calcolo del fabbisogno alimentare dei capi e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo dei danni alle scorte alimentari subiti dall'azienda.
Gli interessati dovranno presentare le domande di aiuto ai servizi territoriali di Argea.
Imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei comuni interessati dagli incendi che si sono verificati da giugno ad agosto 2011.
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio. L'iscrizione deve essere antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda e in vigore alla data di presentazione della domanda di contributo.
- Iscrizione all'Anagrafe regionale delle imprese agricole. L'iscrizione deve risultare in vigore alla data di presentazione della domanda di contributo.
- Iscrizione alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
- Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale* in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo.
Ore 12 del 12 settembre 2012
- domanda di aiuto;
- fatture di acquisto degli alimenti zootecnici regolarmente quietanzate emesse nell'intervallo di tempo compreso tra la data dell'evento e i successivi 4 mesi;
- copia conforme all'originale del registro di stalla;
- copia di un valido documento di identità fronte-retro.
Le domande dovranno essere presentate presso i Servizi di Argea competenti per territorio.
* Il fascicolo aziendale è l'elemento che all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli di ciascuna azienda agricola.
Come previsto dal Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo, il sussidio massimo concesso, ottenuto da un'impresa, non può superare 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).
Nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.