DENUNCIA DI GIACENZA VINO E MOSTI DI UVE
DENUNCIA DI GIACENZA VINO E MOSTI DI UVE
Ultimo aggiornamento: 29-01-2020
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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I detentori di vini e mosti diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto hanno l'obbligo di dichiarare ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio, compresi i quantitativi viaggianti.
La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta. Se il fascicolo aziendale risulta già costituito e vi sono delle variazioni da apportare, i produttori devono effettuarne l'aggiornamento.
Persone fisiche o giuridiche o associazioni che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio 2008. Per mosto si intende il succo dell'uva pigiata che, fermentando, diventa vino.
Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:
• i consumatori privati;
• i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
• i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
30 giorni
Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1 agosto al 10 settembre (*)
- dichiarazione di giacenza;
- fotocopia fronte e retro di un documento d'identità valido.
La dichiarazione di giacenza può essere fatta presso un CAA, al quale è stato conferito mandato, che compila e trasmette la dichiarazione per via telematica tramite il portale Sian, oppure in proprio tramite accesso al portale o mediante compilazione del modello cartaceo da inviare tramite raccomandata o da consegnare a mano all'organismo pagatore Agea, via Palestro, 81 - 00185 Roma
Sulla busta deve essere indicato
Agea
Dichiarazione di giacenza - campagna 2007/2008
via Palestro, 81
00185 Roma
(*) Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre 2008 saranno soggette a sanzioni amministrative e alla riduzione degli importi di eventuali contributi concedibili. In particolare:
- entro 5 giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% dei contributi ottenibili per la campagna vitivinicola in corso;
- dal 6° al 10° giorno lavorativo di ritardata presentazione si applica una riduzione del 30%;
- dall'11° giorno lavorativo la dichiarazione si considera come non presentata e perciò non si potrà godere del regime di aiuti.