DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
Ultimo aggiornamento: 08-02-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Le strutture ricettive extralberghiere ai sensi della L.R.16/2017 sono le seguenti:
BED & BREAKFAST: si applica la Deliberazione della Giunta Regionale n.1/13 del 08.01.2019, di attuazione alla L.R.16/2017. Per tutte le informazioni inerenti l’attività si faccia riferimento al seguente link:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/84/
AFFITTACAMERE (definite DOMO nella L.R.16/2017): l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
BOAT & BREAKFAST: l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
RESIDENCE: le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.
CASE PER FERIE: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV): le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni. Da non confondersi con le “locazioni turistiche” o “locazioni brevi”
OSTELLI PER LA GIOVENTU’: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.
I soggetti interessati a condurre l’attività devono presentare istanza al Suape (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) del Comune competente per territorio secondo le norme stabilite dalla L.R.24/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.10/13 del 27.02.2018. Il Suape, all’atto della presentazione della pratica rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. La ricevuta automatica, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati costituisce, a decorrere dalla data di presentazione (a “zero giorni”), il titolo abilitativo per potere esercitare l’attività.
NORMATIVA APPLICABILE:
Si precisa che al momento attuale, la L.R.16/2017 ha trovato attuazione solo per i Bed& Breakfast (con la D.G.R. n.1/13 del 08.01.2019). Per tutte le altre tipologie extra-alberghiere è ancora in vigore la disciplina di cui alla L.R.27/1998, la quale solo a decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione della predetta L.R.16/2017 è da considerarsi integralmente abrogata.
ALTRI ADEMPIMENTI IMPORTANTI:
Si sottolinea che le strutture ricettive extra-alberghiere (al pari di tutte le altre strutture ricettive) sono soggette, fra gli altri, anche ai seguenti adempimenti:
-obbligo di COMUNICAZIONE alla QUESTURA (articolo 109 del TULPS) da rendersi per via telematica attraverso il "portale alloggiati". Le credenziali di accesso si chiedono alla Questura competente per territorio. Info: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati//;
-obbligo di COMUNICAZIONE del movimento degli ospiti a fini STATISTICI alla REGIONE. Tale comunicazione è resa obbligatoria dal programma statistico nazionale e viene trasmessa per via telematica attraverso il SIRED (sired.sardegnaturismo.it). Info al link http://operatori.sardegnaturismo.it/it/sired-0/.
Le credenziali di accesso vengono fornite dalla Regione, Assessorato del Turismo (competente a seguito del trasferimento delle funzioni dalle Province previsto dalla L.R.2/2016), unitamente al codice IUN (vedi sotto)
- obbligo di COMUNICAZIONE alla REGIONE dei PREZZI praticati (previsto dal Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991 in applicazione della Legge 25 agosto 1991 n. 284) da inoltrarsi alla Regione. La modulistica per la comunicazione dei prezzi è disponibile al seguente link:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3578/
Gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, i residence sono classificati nelle categorie I, II, III in relazione ai requisiti previsti per ognuno di essi e riportati nelle tabelle degli allegati B e C della L.R.27/1998
Le strutture ricettive devono, inoltre, essere contrassegnate dal segno distintivo, ben visibile sia all'esterno della struttura, corrispondente alla tipologia e alla classificazione attribuita, nella forma riportata nell'allegato D della legge sopra citata. Una volta che la struttura è aperta e autorizzata dovrà inoltre essere pubblicato, in tutti gli strumenti di comunicazione via web, un codice alfanumerico (codice IUN) fornito dalla Regione nonché dovrà esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura.
Soggetti titolari o gestori di strutture ricettive esistenti o da realizzare, gestite in forma imprenditoriale
I titolari o gestori devono:
a) essere iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio;
b) essere in regola con i requisiti soggettivi di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Le strutture devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti alla tipologia di struttura che si vuole avviare, riportati negli allegati alla L.R. n.27/1998 (vedi campo normativa).
La modulistica è reperibile sul sito www.sardegnaimpresa.eu / sportello unico / modulistica
La “dichiarazione autocertificativa” può essere presentata telematicamente al SUAPE in qualunque periodo dell'anno.
L’attività non è soggetta a rinnovo annuale.
Eventuali diritti da pagarsi al SUAPE all’atto della presentazione della istanza
Non sono dovuti oneri alla Regione
La scheda informativa è in fase di aggiornamento sulla base delle nuove disposizioni in materia di Sportello unico per le attività produttive