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Supporto :



ELENCO TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA



 Ultimo aggiornamento: 23-02-2024

Stato procedimento: In corso



CODICE UNIVOCO
Codice UnivocoAMB389
TIPOLOGIA
Iscrizioni, Registri, Graduatorie Iscrizioni, Registri, Graduatorie
LIVELLO DI INTERAZIONE
Non definito
LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
Non definito
Invia Segnalazione Invia Segnalazione

Cosa è?

art. 21 comma 5 del d.lgs. 42/2017

La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I cittadini italiani residenti in Sardegna in possesso dei requisiti di legge soprarichiamati che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, alla Regione, Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che verifica il possesso dei requisiti di legge.

Il Servizio verifica l'ammissibilità della domanda, accerta la completezza della documentazione presentata, nonché la corretta formulazione della stessa.
Per lo svolgimento della successiva fase di verifica, è istituita presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente un’apposita Commissione esaminatrice che esamina la domanda ed esprime un parere in merito al possesso dei requisiti di cui sopra.

La Commissione esaminatrice si riunisce entro i primi 15 giorni dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
La Commissione verifica l’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dal decreto e sopra richiamati, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all’allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all’art. 23 del d.lgs n. 42/2017.

Successivamente, acquisito il parere della Commissione, il direttore del Servizio emana il provvedimento che attesta il possesso dei requisiti sulla base della verifica effettuata dalla Commissione esaminatrice e ne dà comunicazione al richiedente.
Fino alla data di emanazione di apposite linee guida ministeriali, le regioni comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.


Si sottolinea inoltre che il d.lgs. n. 42/2017 abroga il d.p.c.m. 31/03/1998 e di conseguenza risultano abrogate anche le disposizioni contenute nelle direttive regionali, approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 12/4 dell'08/03/2016, per le parti che discendono dal sopraccitato d.p.c.m. e/o in contrasto con il d.lgs. n. 42/2017.
Si precisa che nelle more dell’aggiornamento delle direttive regionali succitate, trovano applicazione le disposizioni relative alla tempistica di presentazione delle domande e alle modalità di verifica del possesso dei requisiti in capo alla Regione.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d.lgs. 42/2017, all’elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere iscritti i tecnici competenti che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, e pertanto risultavano già iscritti nell’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale.
Al fine dell’iscrizione è necessario presentare apposita istanza di inserimento alla Regione stessa, utilizzando il modello pubblicato nella sezione modulistica.

I cittadini italiani residenti in Sardegna che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica.

All’elenco dei tecnici competenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell’allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all’allegato 2 del medesimo decreto;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 dello stesso decreto;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2 del succitato decreto;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.


Regime transitorio (rivolto ai diplomati)
Per un periodo di non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2017 (19/04/2017), all’elenco dei tecnici competenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e di entrambi i requisiti riportati ai successivi punti a) e b):
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell’attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attività professionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del decreto succitato.

Ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d.lgs. 42/2017 all’elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere iscritti i tecnici competenti che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

Per le nuove domande di iscrizione nell’elenco da parte degli aspiranti tecnici competenti:
30 giorni dalla seduta della Commissione esaminatrice che si riunisce entro i primi 15 giorni di febbraio, di giugno e di ottobre.
Per le istanze di inserimento nell’elenco ministeriale dei tecnici competenti già riconosciuti dalla Regione Sardegna ai sensi del DPCM 31 marzo 1998 e pertanto già iscritti nell’elenco regionale:
coloro che hanno presentato istanza regolare continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina; le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco ministeriale.

La domanda di iscrizione e l’istanza di inserimento nell’elenco ministeriale potranno essere recapitate a mano presso gli uffici dell’Assessorato, spedite per posta all’indirizzo Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, Via Roma, 80 - 09123 Cagliari, oppure inviate in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.

Le domande di iscrizione devono essere inoltrate entro il 15 gennaio, 15 maggio o il 15 settembre di ciascun anno. Fa fede la data di invio attestata dal timbro postale o dalla data di spedizione della PEC.
Nel solo caso di invio tramite PEC dovrà essere compilata la dichiarazione ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo contenuta nel modello di domanda.

La domanda di iscrizione degli aspiranti tecnici competenti, redatta in bollo, dovrà essere presentata all’Assessorato alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, nei modi e nelle forme stabilite dal d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, secondo il modello riportato nella sezione “modulistica”.

Nella domanda devono essere indicati: il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza e la nazionalità.

Come previsto dal d.lgs. n. 42/2017 ai fini del rispetto della riservatezza, i richiedenti possono indicare nella domanda quali dati, tra quelli sopraindicati, non debbano essere resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. Si precisa che in ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.

I richiedenti devono inoltre assumere l’impegno di astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- autorizzazione per il trattamento dei dati personali al fine dell’inserimento degli stessi nell’elenco dei tecnici competenti in acustica;
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa da parte del tecnico competente, che attesti l’avvenuta collaborazione professionale per le attività svolte ai sensi dell’art. 22 comma 2 (regime transitorio);
- i documenti espressamente richiesti all’interno del modulo di domanda, a seconda dei requisiti dichiarati.

L’istanza di inserimento nell’elenco ministeriale dei tecnici competenti in acustica che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ambientale da parte della regione ai sensi del DPCM 31 marzo 1998 dovrà essere compilata sulla base del modulo all’uopo predisposto, riportato nella sezione modulistica, in carta semplice (senza bollo). Può essere recapitata a mano presso gli uffici dell’Assessorato, spedita per posta oppure inviata in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.
L’istanza dovrà contenere i seguenti allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- autorizzazione per il trattamento dei dati personali al fine dell’inserimento degli stessi nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.
Ai fini del rispetto della riservatezza, i richiedenti possono indicare nell’istanza quali dati, non debbano essere resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. Si precisa che in ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell’elenco.

I richiedenti devono inoltre assumere l’impegno di astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.



Assessorato della difesa dell'ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
Ufficio: Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari
Telefono:  070/606 5996
Fax: 070/606 6721
Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

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