Finanziamenti alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle reti urbane e metropolitane per l'esercizio associato di funzioni (Art. 16 della L.R. n. 2 del 2016)
Finanziamenti alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle reti urbane e metropolitane per l'esercizio associato di funzioni (Art. 16 della L.R. n. 2 del 2016)
Ultimo aggiornamento: 08-06-2022
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. I finanziamenti sono destinati alla copertura di tutte le spese connesse alle funzioni/servizi svolti in forma associata, comprese le spese di investimento strumentali al loro esercizio.
Le risorse disponibili sono ripartite secondo i seguenti criteri:
a) 30% sulla base dell’indice di svantaggio economico-sociale, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile. Tale indice, elaborato con riferimento alla densità demografica, al reddito, all’occupazione, alla salute, alla criminalità, ai servizi dell’istruzione e dell’ambiente, permette di elaborare, sulla base di dati in larga parte inediti, una misura sintetica del disagio sociale ed economico di tutti i comuni, attraverso la stima di un indice di deprivazione multipla;
b) 70% sulla base delle funzioni/servizi comunali svolti dall’unione di comuni in forma associata.
La somma rimanente è ripartita in favore di tutte le unioni di comuni ammesse a contributo, in base al numero delle altre funzioni e servizi attivati, pesati in ragione della loro rilevanza esterna secondo l’appartenenza alle seguenti macroaree:
Servizi al cittadino, 44 punti;
Servizi per il territorio, 41 punti;
Servizi interni all’ente, 15 punti.
Non sono considerate ai fini del riparto le attività "spot" che nell’ambito dell’azione amministrativa non hanno il carattere della continuità (es. singoli progetti, bandi, iniziative, ecc.) e tutte le attività di competenza diretta dell’unione che non derivano da un atto formale di trasferimento di funzioni e servizi da parte dei comuni aderenti.
Sono, inoltre, previsti contributi una tantum di avvio a favore delle forme associative di nuova istituzione determinati sulla base di una quota di € 10.000 per ciascun comune aderente, per un massimo di € 100.000. Tali contributi sono concessi solo per il primo anno di attività a prescindere dall’effettiva attivazione di servizi e funzioni e non sono cumulabili con gli altri finanziamenti previsti dall’articolo 16. Saranno effettuati dei controlli a campione, in misura non inferiore al 5% degli enti ammessi a contributo.
Ai finanziamenti per le gestioni associate, non si applicano le modalità di erogazione dei trasferimenti del fondo unico in favore di comuni, province e città metropolitana previste dalla Delibera della giunta regionale n. 18/15 del 11.04.2017.
Modalità di accesso ai contributi on line
La compilazione e l’invio della “Istanza di accesso ai fondi..” unitamente alla scheda di ”Monitoraggio delle funzioni..” sono effettuati unicamente on-line, attraverso la intranet realizzata all’interno del sito istituzionale della Regione Sardegna – Portale "Sardegna Autonomie" https://www.sardegnaautonomie.it/ a cura dei referenti già accreditati per ciascuna unione,
Le funzioni e i servizi attivati dall’unione di comuni in forma associata per conto dei comuni aderenti, devono essere avviati entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente (2017), ad eccezione della funzione oggetto della premialità che può essere attivata entro la data di scadenza fissata per la trasmissione dell’istanza.
Devono essere allegati all’istanza on-line, laddove non ancora trasmessi:
• Statuto e atto costitutivo della forma associativa, formulati e uniformati alle prescrizioni contenute nella L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. Il mancato adeguamento alla disciplina prevista comporta la sospensione del pagamento dei contributi assegnati.
• Ogni altra modifica sopraggiunta rispetto alla documentazione già inviata.
• Le delibere comunali comprovanti il trasferimento all’unione della funzione “rilascio della autorizzazione paesaggistica”.
Accesso contributi una tantum
Per il primo anno di attività, le unioni di comuni regolarmente costituite ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, possono presentare istanza di accesso ai contributi una tantum di avvio, previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 23/12 del 8 maggio 2018.
Esclusivamente per tali contributi, la domanda deve essere inoltrata al seguente indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su questo sito dell’apposito avviso.
La mancata compilazione on line o il mancato inoltro delle domande entro la scadenza stabilita dall’avviso, comporta l’esclusione dal contributo.
Unioni di Comuni, Comunità Montane, Reti Urbane e Reti Metropolitane
Gli enti destinatari devono essere regolarmente costituiti ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 2 comma 1 lett. d) ed e) e art. 7 commi 3, 3bis, 7 e 8.
Le funzioni dichiarate devono essere esercitate da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla forma associativa ad eccezione di quanto stabilito per la funzione oggetto di premialità per la quale è richiesta l’adesione di tutti i comuni dell’unione.
60 giorni
25 luglio 2022
per le unioni di comuni già attivate:
Istanza di accesso ai fondi ... (da compilare esclusivamente on line)
Monitoraggio funzioni svolte dai comuni in forma associata (da compilare esclusivamente on line)
per le nuove unioni di comuni:
Domanda di contributo una tantum di avvio (tramite pec)