Finanziamenti per piani personalizzati a favore delle persone con grave disabilità
Finanziamenti per piani personalizzati a favore delle persone con grave disabilità
Ultimo aggiornamento: 15-12-2023
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Legge n. 162/1998 - Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 34 "Fondo per la non autosufficienza"
La Regione eroga finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio - assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno, alle cure familiari ed alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.
I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:
• servizio educativo ;
• assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale s’intende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona);
• accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale;
• soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
• attività sportive e/o di socializzazione .
I Comuni possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio, i quali non potranno essere parenti conviventi né persone incluse tra le categorie elencate all’art. 433 del Codice civile. Nel caso di gestione degli interventi in forma indiretta, le pezze giustificative delle spese sostenute dovranno essere consegnate al Comune.
Il Comune predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell’interessato sulla base di apposite schede di valutazione:
- la "scheda salute", relativa alla valutazione della situazione della persona con disabilità (sensi e linguaggio, esecuzione delle attività quotidiane, vita di relazione). La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura il destinatario del piano. Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda;
- la "scheda sociale", relativa alle ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del piano personalizzato (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio, ecc.). Questa scheda deve essere compilata dall’assistente sociale e firmata da quest’ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata (incaricato della tutela o titolare della patria potestà o amministratore di sostegno che dovrà compilare e firmare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) (vedi voce “documentazione”). Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni riferite alla scheda sociale non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda.
In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile. Successivamente, il Comune determinerà l’importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito ISEE del beneficiario interessato; per i redditi ISEE non superiori ai 9 mila euro l’importo massimo concedibile non subirà alcuna decurtazione.
I Comuni devono comunicare alla Direzione generale delle politiche sociali il fabbisogno annuale e la successiva rendicontazione.
Il competente Servizio della Direzione generale verifica la documentazione presentata e dispone il finanziamento al Comune
Sono beneficiari i bambini, giovani, adulti e anziani residenti in Sardegna in possesso della certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall’Inps (art. 3, comma 3 L. 104/1992) o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (L. 289/2002 art 94 comma 3).
Possono usufruire dei piani personalizzati le persone residenti in Sardegna, in possesso della certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall’Inps (art. 3, comma 3 L. 104/1992) o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (L. 289/2002 art 94 comma 3). Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni.
Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano personalizzato entro il termine indicato dal Comune di residenza.
La persona disabile interessata (oppure, per suo conto, la persona delegata, il tutore, il titolare della patria potestà o l'amministratore di sostegno) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza, presentando i seguenti documenti:
- certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall’Inps (art. 3, comma 3 L. 104/1992) o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (L. 289/2002 art 94 comma 3);
- dichiarazione ISEE del beneficiario interessato (Indicatore della situazione economica);
- scheda salute (compilata e firmata dal medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionata, che abbia in cura il destinatario del piano) (Allegato B alla DGR 9 -15 del 12.2.2013). Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda;
- scheda sociale (compilata dall’assistente sociale e firmata da quest’ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata) (Allegato C alla DGR 9 -15 del 12.2.2013) Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni riferite alla scheda sociale non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda.
- autocertificazione sulla capacità economica del destinatario del piano, firmata da quest’ultimo o dalla persona incaricata (Allegato D alla DGR 9-15 del 12.2.2013). Documentazione richiesta con valenza statistica.
gli eventuali costi per la compilazione della scheda salute da parte del medico (vedi voce "descrizione") sono a carico del richiedente
in base alla nuova normativa Isee, i redditi sono determinati con riferimento al nucleo familiare del richiedente, costituito dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica - DSU (vedi, in normativa, l’art. 3 del DPCM n. 159/2013).