Gestione dei casi di infortunio del personale regionale
Gestione dei casi di infortunio del personale regionale
Ultimo aggiornamento: 27-03-2020
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
Il dipendente o dirigente regionale che subisce un infortunio sul lavoro deve informare tempestivamente la propria struttura.
In caso di infortunio per cui la prognosi o il prolungamento della stessa comporti un’astensione dal lavoro superiore a 3 giorni oltre a quello dell’evento, il datore di lavoro (vedi nota 2) deve trasmettere alla Direzione generale del personale la seguente documentazione:
- la bozza di denuncia/comunicazione di infortunio, predisposta sul modello disponibile nella sezione modulistica, compilata in tutte le sue parti (eccetto che nella sezione sui dati retributivi), timbrata e firmata dal dirigente della struttura;
- il primo certificato medico presentato dal lavoratore;
- un prospetto che illustri gli elementi aggiuntivi della retribuzione (quali ore di straordinario, reperibilità, buoni pasto, maggiorazioni o turno) maturati dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l’infortunio.
La documentazione deve essere trasmessa in formato digitale, entro il giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico o quello di allungamento della prognosi, tramite posta elettronica certificata (pec) agli indirizzi e-mail personale@pec.regione.sardegna.it, emanca@regione.sardegna.it, elschirru@regione.sardegna.it e angcorona@regione.sardegna.it.
Ricevuti i documenti, la Direzione generale del personale trasmette telematicamente la denuncia all’Inail, tramite il suo portale, e all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Copia della denuncia viene successivamente trasmessa via e-mail alla struttura del lavoratore che ha subito l’infortunio.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve, invece, segnalare direttamente l’evento all’Inail entro 24 ore e con un qualunque mezzo che consenta di provare l’invio della comunicazione. Successivamente, secondo i termini e le modalità sopra indicate, deve essere trasmessa per via telematica la denuncia/comunicazione.
Il datore di lavoro deve detenere il registro degli infortuni sul lavoro accaduti ai lavoratori che prestano servizio alle sue dipendenze, compresi quelli con prognosi fino a 3 giorni. Per ciascun infortunio deve, inoltre, inviare, per conoscenza, la relativa comunicazione al Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’Assessorato degli Affari generali.
dipendenti e dirigenti regionali che abbiano subito un infortunio sul lavoro (vedi nota 1)
- la notizia dell’infortunio deve essere data immediatamente alla struttura presso la quale il lavoratore presta servizio;
- la documentazione medica deve essere presentata entro 2 giorni dall’evento.
il lavoratore deve presentare alla propria struttura il primo certificato medico, i certificati con cui viene eventualmente prolungata la prognosi e il referto di guarigione clinica.
1) Con "infortunio sul lavoro" si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o comporti una menomazione permanente o temporanea della capacità lavorativa. In tale definizione rientra anche l’infortunio in itinere, ossia quello avvenuto durante il tragitto percorso dal lavoratore, di norma a piedi o con mezzi pubblici, per:
- andare e tornare dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- spostarsi da un luogo di lavoro all’altro;
- andare e tornare dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, nel caso in cui non sia previsto un servizio di mensa aziendale.
2) Il datore di lavoro è il direttore generale della Direzione presso la quale il lavoratore presta servizio o, in caso di servizi periferici o partizioni amministrative, il direttore del servizio o partizione. Per il personale degli uffici di gabinetto o di staff del Presidente o di un assessore, il datore di lavoro è il capo di gabinetto.