Indennità di residenza per le farmacie rurali e indennità di gestione per i dispensari farmaceutici
Indennità di residenza per le farmacie rurali e indennità di gestione per i dispensari farmaceutici
Ultimo aggiornamento: 09-04-2024
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
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I titolari ed i gestori provvisori di farmacie rurali ed i farmacisti che gestiscono un dispensario farmaceutico hanno diritto ad ottenere un'indennità di residenza, per i primi, e di gestione, per i secondi.
Gli interessati devono presentare la richiesta di indennità, completa della documentazione richiesta, all'Assessorato dell’Igiene, sanità ed assistenza sociale improrogabilmente entro il 31.03 dell’anno successivo alla richiesta.
N.B.
Gli importi previsti sono i seguenti:
- fino a 1.000 abitanti, 397,67 euro;
- da 1.001 a 2 mila abitanti, 294,38 euro;
- da 2.001 a 3 mila abitanti, 216,91 euro.
Oltre i 3 mila abitanti non è, invece, prevista alcuna indennità.
L ’Assessorato su tali importi calcola la ritenuta d'acconto.
Se la farmacia ha lavorato meno di 12 mesi l’importo dell’indennità è calcolato per dodicesimi: per esempio, se la farmacia è rimasta aperta per 6 mesi, saranno liquidati 6/12 dell'importo dovuto. I periodi superiori a 15 giorni sono considerati mese intero.
Per quel che riguarda le indennità di gestione ai dispensari farmaceutici, coloro che utilizzano locali comunali hanno diritto ad una somma pari a 20,65 euro, mentre chi utilizza locali privati, di cui paga l'affitto, ha diritto a un'indennità di 41,31 euro. Anche in questo caso, se necessario, l’Assessorato calcola l’importo in dodicesimi.
Gli importi così stabiliti sono deliberati dalla Commissione regionale farmacie, composta da due farmacisti e da tre funzionari della Regione.
Con la Delibera n.52/31 del 28/10/2015, la Regione Sardegna ha disposto il trasferimento alla ASSL di Cagliari, confluita nell’ Azienda per la Tutela della Salute (ATS), si sensi della Legge Regionale 17/2016, delle competenze a favore dei farmacisti rurali di cui alla L.R.221/1968;
L'Assessorato trasmette, inoltre, alle aziende sanitarie locali, agli ordini ed alle associazioni provinciali di titolari di farmacie l'elenco delle farmacie che beneficeranno dell'indennità.
I titolari e gestori delle farmacie rurali, comunali rurali e dei dispensari farmaceutici
il Comune in cui ha sede la farmacia non deve superare i 3 mila abitanti
30 giorni
31 marzo di ogni anno
Domanda con l’avvenuto pagamento del bollo deve essere esclusivamente presentata a decorrere dal 1 Gennaio 2020 tramite SUS all’indirizzo: https://sus.regione.sardegna.it/sus
Nel caso di selezione della voce “Marca da bollo”, sarà richiesto l’inserimento della data, numero della marca da bollo utilizzata e il caricamento del file dell’autodichiarazione di assolvimento dell’imposta del bollo.
1. Autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante, per l’anno________:
• il regolare servizio orario e turni di apertura della farmacia;
• l’assenza di verbali di contestazione, da parte di autorità sanitarie preposte alla vigilanza del servizio farmaceutico, ai sensi della normativa vigente.
2. fotocopia del documento d’identità e del tesserino di codice fiscale o partita Iva.
marca da bollo da 16 euro