Indennità economiche a favore di persone affette da tubercolosi non assicurate presso l'Inps
Indennità economiche a favore di persone affette da tubercolosi non assicurate presso l'Inps
Ultimo aggiornamento: 18-01-2022
Stato procedimento: In corso
Cosa è?
L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale eroga, tramite le aziende sanitarie locali (asl), le risorse stanziate dal Ministero dell'Interno a favore delle persone affette da tubercolosi non assicurate dall'Inps o non assistite per difetto assicurativo.
Durante il periodo di ricovero o di cura ambulatoriale il malato ha diritto a ricevere, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera, che viene corrisposta anche durante le domeniche e le festività, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale. L'indennità viene maggiorata nel caso in cui l'assistito abbia familiari a carico.
Successivamente, nel caso in cui il ricovero abbia avuto una durata di almeno 60 giorni, al malato spetta un'indennità post-sanatoriale per 24 mesi.
Al termine del periodo post-sanatoriale, gli interessati possono, inoltre, richiedere, all'asl competente per territorio, un ulteriore assegno mensile di cura, per un periodo di due anni. Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai familiari a carico la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno della metà a causa della malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile per altri due anni, su richiesta, nel caso in cui permanga la riduzione della capacità lavorativa.
L'asl, dopo aver verificato la documentazione ricevuta dall'interessato, quantifica la spesa relativa all'indennità giornaliera e all'indennità post-sanatoriale ed invia la previsione di spesa all'Assessorato che, a sua volta, la trasmette al Ministero dell'Interno.
Sulla base della previsione di spesa, il Ministero eroga i fondi necessari che l'Assessorato provvede a trasferire all’asl.
persone colpite da tubercolosi (TBC), non assicurate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) o in difetto assicurativo.
essere stati ricoverati presso reparti ospedalieri o ambulatori specialistici.
180 giorni
90 giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui l'indennità sia richiesta dopo i 90 giorni, l'assegno di cura decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
- richiesta di indennità;
- fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- rendiconto delle spese sostenute.